Errore scusabile dovuto a incertezza normativa e a contrasti giudiziari, esclusa la responsabilità della Pa
Da considerare anche l'oggettiva complessità della situazione di fatto
Il risarcimento del danno non è conseguenza automatica dell'annullamento dell'atto amministrativo illegittimo in sede giurisdizionale, ma presuppone l'accertamento della colpa dell'ente pubblico nell'ipotesi in cui il potere sia stato esercitato in spregio delle regole di correttezza e di proporzionalità. Ne deriva che non c'è responsabilità della Pa quando l'indagine conduce al riconoscimento di un errore scusabile per la presenza di contrasti giudiziari, per l'incertezza del quadro normativo di riferimento o per l'oggettiva complessità della situazione di fatto. È quanto ha affermato il Consiglio di Stato, Sezione IV, con la sentenza n. 4830/2022. La pronuncia è meritevole di interesse, perché Palazzo Spada, in riforma della sentenza impugnata, ha escluso la responsabilità di un Comune verso i terzi per non aver dato corso al varo di un piano di lottizzazione adottato dalla giunta, ma in seguito non approvato dal consiglio comunale.
Il caso
Nello specifico, il Comune ha impugnato la sentenza con la quale il Tar Veneto, accogliendo i ricorsi proposti da alcune società titolari di immobili, aveva condannato l'ente al risarcimento del danno a causa di una condotta illegittima, nonché contraria ai principi di imparzialità e di buon andamento. A seguito della mancata approvazione del piano di lottizzazione, perché le delibere a più riprese adottate dal consiglio comunale erano state annullate in sede giudiziale, il Comune aveva approvato un nuovo strumento urbanistico generale con cui veniva stralciata la volumetria residenziale in precedenza prevista per il piano predisposto dalle società ricorrenti.
La sentenza di primo grado aveva accolto il ricorso di queste ultime, dacché il Tar Veneto aveva ritenuto che la mancata approvazione del piano non fosse dovuta a ragioni di carattere urbanistico, ma alla sopravvenuta contrarietà da parte del Comune rispetto alle precedenti scelte di pianificazione e, dunque, a un mutamento degli orientamenti politici al riguardo.
L'errore scusabile
Di contro, il Consiglio di Stato ha addebitato al Comune un errore scusabile, dovuto sia alla complessità della vicenda, sia al fatto che l'ente, pur avendo tentato di approvare il piano urbanistico in Consiglio comunale, non ha potuto concludere l'iter prescritto a causa di pronunce giudiziali contrastanti, che alla fine hanno annullato le delibere consiliari. Palazzo Spada ha osservato che l'errore scusabile della Pa viene in rilievo a fronte dell'esercizio di un potere discrezionale – nel caso di specie riferito a complessi elementi di pianificazione urbanistica attuativa e ai rapporti di questa con la pianificazione generale – e in presenza di pronunce giurisdizionali contrastanti sulla legittimità o meno dell'atto amministrativo, posto che la sussistenza di orientamenti interpretativi discordi esclude la colpa grave in capo all'amministrazione.
Per quanto riguarda, infine, l'adozione di un nuovo strumento urbanistico generale con cui veniva stralciata la volumetria residenziale in precedenza prevista per il piano di lottizzazione non approvato, la Sezione ha asserito che il Comune è libero di procedere, sotto il profilo urbanistico, a una nuova pianificazione del territorio, anche mutando destinazioni già impresse, purché ciò avvenga nel rispetto delle regole procedimentali e sulla base di motivazioni ispirate a ragioni di pubblico interesse.