Esenzione Imu da Covid, soggetto passivo ed esercente l'attività devono coincidere
La Cgt Modena risolve così il primo contenzioso sulla spettanza delle agevolazioni introdotte per calmierare gli effetti economici della pandemia
Come era facile immaginare è partito il primo contenzioso sulla spettanza delle esenzioni Imu introdotte per calmierare gli effetti economici della pandemia Covid.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Modena, con la sentenza n. 398 dell'11 ottobre 2022, ha affrontato il problema degli immobili turistici (nel caso di specie un albergo) di proprietà di una persona fisica, la quale era anche socia della società di persone che esercitava l'attività alberghiera.
La società, invero, aveva regolarmente pagato l'Imu, ma poi ha presentato domanda di rimborso sulla scorta dell'interpretazione data dal Dipartimento delle finanze con la nota 10 giugno 2021 n. 29191.
In tale nota il Mef analizza il caso in cui le attività economiche siano gestite da società di persone, i cui soci persone fisiche risultino proprietari degli immobili in cui vengono svolte le attività medesime. Ad avviso del Dipartimento, la condizione richiesta dalla legge della coincidenza tra il soggetto passivo e il gestore dell'attività è rispettata, dal momento che le società di persone non hanno personalità giuridica e hanno un'autonomia patrimoniale imperfetta. Pertanto, deve essere riconosciuta l'esenzione dall'Imu per gli immobili se i soci, oltre a essere proprietari degli immobili, siano al contempo anche gestori dell'attività svolta negli stessi.
Invero, la tesi ministeriale non trova alcun riscontro normativo, in quanto è chiaramente previsto in norma che l'esenzione deve essere riconosciuta ai soggetti passivi che esercitano nei propri immobili una delle attività contemplate dalla normativa. Nel caso analizzato dal Ministero è evidente che l'attività è svolta da un soggetto (la società) diverso dai soggetti passivi (i soci della società). Peraltro, si tratta di norma agevolativa, e come tale di stretta interpretazione, ed insuscettibile di applicazione analogica o estensiva.
La Cgt di Modena, dopo aver ricostruito minuziosamente il quadro normativo che ha concesso l'esenzione Imu per gli immobili utilizzati per attività ricettive (per tutto il 2020 e per la prima rata 2021), ha giustamente rilevato che «le norme di agevolazione fiscale sono di stretta interpretazione e l'estensione analogica effettuata dal Dipartimento delle Finanze incontra l'ostacolo stabilito dall'art. 14 delle disposizioni preliminari, in quanto la regola generale stabilisce, per l'esonero dall'IMU, la coincidenza tra il proprietario dell'immobile ed il gestore dell'attività».
Peraltro, ad ulteriore conforto della propria decisione, i giudici modenesi richiamano giurisprudenza di legittimità che ha evidenziato, diversamente da quanto sostenuto dal Mef, che «è irrilevante la qualificazione giuridica della società nel caso di agevolazioni, in quanto la società è un soggetto giuridico diverso dai soci», e ciò vale anche per le società di persone. Al riguardo si citano le sentenza della Cassazione nn. 23679/2019 e 18554/2022, con le quali il giudice di legittimità ha negato l'esenzione per abitazione principale con riferimento a immobili posseduti da una società di persone ed utilizzati come abitazione principale dai propri soci.
Si auspica che quanto condivisibilmente affermato dalla Corte di Giustizia Tributaria serva ad arginare il contenzioso, fin da subito facilmente immaginato da tutti.
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di Marco Castellani (*) - Rubrica a cura di Ancrel