Esigibilità delle mansioni, superato il vincolo dell'analogia della professionalità
Ai dipendenti delle regioni e degli enti locali possono essere assegnate mansioni diverse, anche relative a competenze professionali che non sono quelle per cui si è stati assunti: occorre soddisfare unicamente la condizione che siano ascrivibili alla stessa categoria di inquadramento. É questa l'importante indicazione fornita dall'Aran (si veda anche Il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 17 giugno) che riprende i principi elaborati dalla giurisprudenza della Corte di cassazione: l'elemento di maggiore rilievo che caratterizza il parere è costituito dal superamento del vincolo dell'analogia della professionalità richiesta. L'indicazione Aran assume particolare importanza data la sua applicabilità nella attuale fase di emergenza epidemiologica da Covid-19. Si pensi a tutto il personale educativo degli asili nido e docente delle scuole materne che, a seguito della prolungata chiusura degli edifici scolastici, è spesso collocato dalle amministrazioni in esenzione dal lavoro, avendo nel frattempo esaurite le ferie degli anni precedenti, i recuperi e i congedi. A questo personale possono essere assegnati compiti di altro tipo purchè ascrivibili alla categoria di inquadramento, quindi potrebbero essere ad esempio utilizzati per biblioteche, musei, attività di ufficio.
Si deve ricordare che le disposizioni contrattuali sono quelle contenute nel contratto 31 marzo 1999, cosiddetto nuovo ordinamento professionale, articolo 3, comma 2. Analogamente a quanto stabilito dagli altri contratti del pubblico impiego, si prevede che tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto professionalmente equivalenti, sono esigibili. Occorre ricordare che queste previsioni si aggiungono alle prescrizioni legislative dettate dall'articolo 52 del Dlgs 165/2001 che non sono state modificate dalla contrattazione collettiva successiva. Si ricorda che l'introduzione nel pubblico impiego del principio della esigibilità delle mansioni professionalmente equivalenti è uno degli effetti di maggiore rilievo determinato dalla cosiddetta privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici e dal tentativo di arrivare così al superamento del rigido mansionismo che caratterizzava il lavoro nelle Pa. Questa innovazione è particolarmente importante in quanto, come rilevato dai principi dettati dalle sentenze della Cassazione n. 13941/2009 e 2011/2017, produce la conseguenza della non applicazione nel pubblico impiego dell'articolo 2013 del codice civile, cioè della norma che disciplina nel settore privato l'assegnazione delle mansioni.
L'elemento di maggiore novità delle scelte contrattuali, e in questa direzione vanno le chiare parole del parere, è costituito dalla indicazione che non è necessario dare corso alla «tutela del c.d. bagaglio professionale del lavoratore». Principio non meno importante è che si deve escludere che «il giudice possa sindacare in concreto la natura equivalente della mansione». Ciò che bisogna garantire è, quindi, unicamente che le nuove mansioni non siano proprie di una categoria superiore o inferiore.
Non si può mancare di sottolineare che, anche al di là della attuale condizione di emergenza, siamo in presenza di una opportunità di flessibilità organizzativa assai ampia che viene offerta ai singoli enti e, per essi, ai dirigenti, quali soggetti dotati dei poteri e delle competenze del privato datore di lavoro. Per dirla tutta, una opportunità che fino a oggi è stata colta in misura molto limitata e parziale: si spera che l'ombrello aperto dall'Aran spinga le amministrazioni a essere più coraggiose nella utilizzazione degli strumenti di flessibilità che il legislatore e il contratto offrono loro.