Personale

Fabbisogni di personale, dal 2025 più spazi ai comuni senza la Tabella 2

Possibile incremento degli spazi assunzionali per i comuni "virtuosi", con il superamento della Tabella 2 del Dm 17 marzo 2020

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di Gianluca Bertagna e Davide d'Alfonso

L'anno appena iniziato, com'è noto, porta con sé la scadenza del primo vero Piano Integrato di Attività e Organizzazione (Piao), ovvero quello relativo al triennio 2023-2025, da adottarsi a regime entro il 31 gennaio salvo procrastinazione del bilancio previsionale dell'ente, peraltro già avvenuta. Il Piano contiene la Sezione 3.3, relativa ai fabbisogni di personale, che ospita tra l'altro per i comuni l'ormai nota verifica degli spazi assunzionali ex articolo 33 comma 2 del Dl 34/2019 convertito in legge 58/2019. Una verifica, questa, che i comuni devono avere fatto in anticipo, in quanto prima di tutto capace di condizionare gli stanziamenti per la spesa di personale inseriti nel Dup e nel bilancio di previsione, rispetto ai quali il Piao dovrà essere coerente. Ciò detto, il calcolo delle capacità assunzionali dei comuni si arricchisce, nel corso di questo triennio di programmazione, di una interessante novità. In effetti, il DM 17 marzo 2020, con l'articolo 5 comma 1, ha previsto, per i comuni virtuosi, il contenimento dell'espansione della spesa di personale rispetto a quella registrata nel rendiconto della gestione 2018 solo fino al 2024.

Il meccanismo è ormai noto. Dapprima i comuni devono verificare il proprio posizionamento rispetto alle percentuali fissate dall'articolo 4 (Tabella 1), che individua la soglia di riferimento utile a determinare la "virtuosità" o meno dell'ente e le proprie potenzialità di accrescimento della spesa di personale massime. Dopodiché, se virtuosi, devono procedere all'ulteriore calcolo imposto dall'applicazione delle percentuali incrementali della spesa 2018 imposte dalla Tabella 2. Sarà il più basso dei due valori, infatti, a dover essere assunto a riferimento quale limite di spesa invalicabile. La ratio di questo secondo passaggio è semplice: se un comune ha un ottimo rapporto di sostenibilità finanziaria, la necessità di evitare un'accelerazione troppo repentina della spesa di personale la vincola ad un incremento più contenuto e progressivo. Ebbene, come accennato, alle regole oggi vigenti la Tabella 2 esce di scena già a partire dal terzo anno dell'attuale programmazione.

Detto che il legislatore, all'articolo 7 comma 2 del decreto, si è riservato di rivedere - nel complesso - i valori soglia fissati in sede di prima attuazione delle nuove regole, oggi può trarsi una sola conseguenza: dal 2025 i comuni con un buon rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti dovranno fare riferimento unicamente alla soglia principale, ovvero quella determinata dalle percentuali di Tabella 1. Il che, per gli enti oggi soggetti all'azione dell'articolo 5, genererà un aumento potenziale della spesa di personale che può essere anche assai rilevante. Sempre a partire dal 2025, peraltro e coerentemente, cesserà la possibilità per i comuni di utilizzare, in alternativa agli spazi di Tabella 2 e solo se più favorevoli, gli eventuali resti dei 5 anni antecedenti al 2020 della capacità assunzionale maturata nel previgente regime del turnover.

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