Fisco e contabilità

Flussi di cassa, disavanzo e welfare integrativo: le massime della Corte dei conti

La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo

di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

Programmazione dei flussi di cassa
Le previsioni di cassa delle entrate del bilancio di previsione vanno invece rapportate in relazione ai crediti (tanto per i residui, che per la competenza) che si prevede verranno riscossi nell'esercizio, tenendo conto della media delle riscossioni degli ultimi anni, in modo da rappresentare compiutamente e con elevata attendibilità, il flusso di entrata presumibile. La previsione di cassa delle entrate correnti che presentano un certo grado d'inesigibilità non dovrà eccedere la media delle riscossioni degli ultimi esercizi e andrà tenuto in debito conto l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. Le previsioni di cassa per le entrate da contributi in conto capitale e da ricorso all'indebitamento devono invece dimostrarsi coerenti con le previsioni delle correlate spese del titolo II finanziate dalle medesime entrate, senza generare un fittizio surplus di entrata vincolata, con il conseguente incremento delle previsioni di cassa della spesa corrente. Le stesse previsioni di cassa per la spesa del titolo 2° devono tener conto dei cronoprogrammi dei singoli interventi e delle correlate imputazioni agli esercizi successivi.
Sezione delle Autonomie - Deliberazione n. 7/2023

Disavanzo di amministrazione ed eventuale disapplicazione
La facoltà di non applicare al bilancio degli esercizi seguenti il disavanzo di amministrazione ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato (prevista dal comma 4-bis dell'articolo 111 della legge 27/2020 e del paragrafo 9.2.30 del principio contabile), per effetto dell'anticipo delle attività riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale previsto dall'articolo 243-bis Tuel, può essere esercitata anche dagli enti il cui piano sia ancora oggetto d'esame presso la Commissione di cui all'articolo 155 del Tuel. Tale facoltà è correlata alla verifica «se tale maggiore ripiano è determinato dall'anticipo delle attività previste nel piano di rientro per gli anni successivi». Nel caso in cui non sia possibile una correlazione col piano «il maggior ripiano è attribuito alle componenti del disavanzo di amministrazione in ordine alla anzianità di formazione del disavanzo stesso, nei limiti delle quote previste nell'esercizio successivo e seguenti e restano ferme le modalità di ripiano previste nei piani di rientro, che termineranno prima del previsto». Resta, quindi, fermo l'onere di verificare che il maggior ripiano sia determinato dall'anticipo delle attività previste nel piano di rientro per gli anni successivi, e sia, pertanto, conseguente alla registrazione dei predetti collegati maggiori accertamenti o dei minori impegni, già indicati in bilancio in attuazione del piano di rientro.
Sezione delle Autonomie - Deliberazione n. 9/2023

Welfare integrativo e limiti trattamento accessorio
Le misure di welfare integrativo non sono assoggettate al limite dell'articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017, bensì alla disciplina e ai limiti specifici, anche finanziari, previsti dal medesimo articolo 82 del contratto. Al riguardo, questa Corte ha già avuto modo di precisare che esulano dal perimetro di applicazione dell'articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017 quelle erogazioni che sono prive di finalità retributiva e che assolvono a una funzione meramente contributivo-previdenziale. Similmente, la Sezione regionale di controllo per il Veneto - con riferimento alle somme di cui all'articolo 208 del Dlgs 285/1992 – ha precisato che «la spesa per la previdenza integrativa di cui all'art. 208 non è una componente del trattamento economico, né fondamentale né accessorio e, come tale, non rientra nell'ambito di operatività del vincolo medesimo, avente ad oggetto esclusivamente l'ammontare complessivo del trattamento accessorio. Ciò in quanto le risorse impiegate per la realizzazione della finalità previdenziale di cui all'art. 208 del C.d.S., pur rientrando nella spesa per il personale, non hanno natura retributiva, bensì contributivo-previdenziale». Più di recente, anche la scrivente Sezione – in relazione all'articolo 72 del contratto 21 maggio 2018 Comparto Funzioni Locali – ha osservato che «le spese del personale finalizzate al welfare integrativo non sono assoggettate al limite del trattamento economico accessorio di cui all'art 23, comma 2, D.lgs. 75/2017», stante la loro natura assistenziale e previdenziale. Le conclusioni di cui sopra rimangono valide anche in relazione all'articolo 82 del contratto 16 novembre 2022, che disapplica e sostituisce il previgente articolo 72 del contratto 21 maggio 2018 Comparto Funzioni Locali.
Sezione regionale di controllo della Liguria - Parere n. 61/2023

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