Fisco e contabilità

Fondo crediti dubbia esigibilità nella tariffa Tari, casi pratici in attesa delle indicazioni di Arera

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di Vincenzo Giannotti

Pur considerando l'anno 2020 di sperimentazione - qualora venga accolta legislativamente la proposta emersa in sede di conferenza Stato città del 30 gennaio - la delibera di Arera della tariffa Tari tributo consente ai Comuni di inserire una componente a copertura degli accantonamenti relativi ai crediti in due modi differenti.
In caso di tariffa corrispettiva, nulla cambia rispetto agli accantonamenti stimati negli anni precedenti, dovendo gli enti procedere a un accantonamento massimo previsto dalle norme fiscali (pari allo 0,5% annuo del valore nominale dei crediti fino a raggiungere il massimo 5% del medesimo valore).
In caso di Tari tributo, invece, è stata prevista la possibilità di accantonare una quota del fondo crediti di dubbia esigibilità, calcolato quest'ultimo in modo conforme al punto 3.3 dell'allegato n. 4/2 al Dlgs 118/2011, nel limite massimo dell'80%. Sono queste, infatti, le informazioni contenute nell'allegato A della delibera Arera n. 443/2019 ma sul calcolo e la congruità del valore da inserire nulla di più è stato specificato. Al fine di non esporre gli enti a possibili contenziosi con l'utenza, in presenza di un importo accantonato eccessivo, ovvero davanti alla magistratura contabile, in caso di sottostima dell'accantonamento, sarebbero state necessarie maggiori informazioni. Un utile metodo potrebbe essere quello di effettuare i calcoli, utilizzando i principi della contabilità armonizzata per il Fondo crediti dubbia esigibilità, isolando tanto gli accertamenti e gli incassi della Tari ordinaria quanto gli incassi dovuti per il recupero tributario nell'ultimo quinquennio.

Lo scorporo degli accertamenti e degli incassi Tari
Seguendo il metodo dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità per l'anno 2020, ad esempio utilizzando il rapporto tra accertamenti di competenza ed incassi di competenza più residui dell'anno successivo, per il periodo 2014-2018 (dove il 2018 rappresenta l'anno di base della tariffa per l'anno 2020) si otterranno le percentuali di accantonamento delle due componenti riferite sia della TARI ordinaria sia di quella prevista per il recupero tributario. L'importo della TARI ordinaria discende dall'applicazione delle componenti della spesa fornita dai gestori e quella relativa ai costi comuni inseriti dall'ente locale, mentre per i calcoli del fondo crediti dubbi rilevano anche gli incassi ottenuti dal recupero del medesimo tributo, in coerenza con le linee guida del Mef alla Tares, secondo cui anche questi incassi devono pur sempre rimanere nel perimetro dei costi (e ricavi) inerenti la gestione dei rifiuti.

I calcoli da fare
Per calcolare la componente del Fcde, pertanto, si potrà fare riferimento agli incassi totali sia della Tari ordinaria (addebitata all'utenza) sia della Tari riferita al recupero tributario (pur non addebitata all'utenza ma con vincolo di destinazione al tributo), applicando la percentuale ottenuta con il calcolo degli incassi medi del quinquennio, con correzione della percentuale al 95% (ovvero il 90% per gli enti virtuosi nei pagamenti).
La seguente simulazione chiarirà il metodo di calcolo (si veda la tabella).
Supponendo di avere 8 milioni di Tari ordinaria con una percentuale di incassi dell'80% nel quinquennio di riferimento e 2 milioni di recupero della Tari con una percentuale di incassi pari al 50%. Il Fcde sarà, per la Tari ordinaria pari a 1,52 milioni di euro (8,0 milioni x 20% x 95%) mentre per il recupero del tributo si avrà 0,95 milioni di euro (2 milioni x 50% x 95%). Il Fcde a bilancio complessivo sarà quindi pari a 2,47 milioni di euro, con un limite massimo di addebito all'utenza dell'80% ossia per un valore non superiore a 1,976 milioni di euro.

Quale valore scegliere?
Partendo dalla Tari ordinaria di 8 milioni di euro e dagli incassi complessivi attesi nell'anno 2020 pari a 7,4 milioni di euro (di cui 6,4 per Tari ordinaria e 1,0 per recupero del medesimo tributo) l'accantonamento consentito sarà pari alla differenza, ossia pari a 0,6 milioni di euro che rappresenta il 24,29% del valore del Fcde iscritto in bilancio pari a 2,47 milioni di euro. Importo questo che potrebbe essere considerato un valore congruo ai fini del calcolo delle quote da addebitare all'utenza.

Un caso pratico per capire meglio

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