Il CommentoFisco e contabilità

Fondo crediti da modificare, servono due anni per capire se l'esigibilità è «dubbia»

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di Francesco Bruno

Il nuovo comma 8-bis dell'articolo 151 del Tuel, aggiunto dalla conversione in legge del Dl 115/2022 (Aiuti bis), prescrive che «se il bilancio di previsione non è deliberato entro il termine del primo esercizio cui si riferisce … l'approvazione del rendiconto determina il venir meno dell'obbligo di deliberare il bilancio di previsione dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce».

La criticità portata a soluzione con l'aggiornamento dell'articolo 151 del Tuel è riferibile quasi esclusivamente agli enti locali della regione Sicilia, per i quali è vigente una speciale normativa in tema di sanzionabilità per il mancato adempimento nei termini del bilancio di previsione, fermo restando il blocco delle assunzioni e, per il mancato invio dei data a Bdap, la sospensione dei pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovuti dal ministero dell'Interno.

Razionale certamente l'intervento normativo proposto da Rgs e sul quale Arconet ha espresso parere positivo: una sorta di sanatoria per mezzo della quale viene meno un adempimento formale senza alcuna significatività perché ampiamente superato ad esercizio concluso.

Ma alla radice della criticità, il problema resta insoluto.

C'è da chiedersi perché la maggioranza dei comuni siciliani, ancor oggi, non ha approvato il bilancio 2022-2024 e il rendiconto 2021; perché, sempre tale maggioranza di enti, si trova già o si avvia alla dichiarazione di dissesto o, almeno, al ricorso al piano di riequilibrio; perché, anche oltre lo stretto di Messina, dove non v'è normativa speciale, il rischio default, specie nei comuni del meridione è sempre più prossimo.

Il cuore del problema, come già rilevato su queste stesse pagine, è la voragine creata dai buchi della mancata riscossione prodotta sia a causa dei ritardi nei pagamenti dovuti, spesso, a difficoltà economiche dei contribuenti e sia ad una attività di riscossione coattiva di efficienza non eccelsa. É questo il problema che deve essere affrontato e risolto. Problema per il quale era già stata riconosciuta dal dl 142/2021 una condizione di criticità di carattere strutturale dei comuni siciliani, con un intervento finanziario, circoscritto al solo anno 2021, finalizzato ad «accompagnare il processo di efficientamento della riscossione delle entrate proprie».

Una delle conseguenze negative delle ritardate riscossioni, oltre che per gli effetti sulla cassa, è quella causata dall'obbligo dell'accantonamento in bilancio e nel rendiconto di una somma proporzionale ai mancati incassi, che rende difficile chiudere i documenti contabili in equilibrio. Accantonamento di risorse sempre crescente negli anni che il sistema contabile impone a mezzo dell'istituto «Fondo crediti di dubbia esigibilità» (Fcde), a livello tale che molti enti non hanno più margini significativi di ridimensionamento della spesa, non presentando più spese discrezionali se non in misura irrisoria.

Nelle more della soluzione del primario problema del sistema della riscossione e del suo efficientamento è, intanto, improrogabile porre rimedio alla criticità che rende difficile o impedisce l'approvazione dei bilanci a causa dei gravosi accantonamenti al Fcde. Rimedio che può essere adottato senza che si snaturi l'incontestabile ratio del fondo ma che, anzi, lo renda più coerente alla consistenza dei «crediti di dubbia esigibilità» a fronte dei quali sussiste l'obbligo di accantonare risorse.

É acclarato che le tardive bollettazioni nell'esercizio o i fisiologici ritardi nei versamenti da parte dei contribuenti, con la conseguenza che i crediti saranno incassati, in buona parte, nell'esercizio successivo o, al massimo, nel corso del secondo esercizio successivo, senza necessità di alcuna azione di recupero, non qualificano necessariamente come di «dubbia esigibilità» i crediti stessi.

Soltanto dopo il secondo esercizio successivo a quello in cui l'entrata è accertata la mancata riscossione può realisticamente qualificare il credito di «dubbia esigibilità»: la disciplina del Fcde dispone, invece, che il calcolo del fondo deve essere operato in base «all'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti».

Sarebbe certamente più coerente alla ratio del Fcde escludere dall'accantonamento i crediti non riscossi nei due anni precedenti, per i quali sarà realmente necessaria una riscossione coattiva, rendendo l'istituto più consono alla reale consistenza dei «crediti di dubbia esigibilità».

Un aggiustamento in tale direzione del punto 3.3 (e dell'esempio 5) del principio contabile allegato 4/2 al Dlgs 118/2011 dovrebbe disporre l'accantonamento non già in base ai dati degli ultimi cinque esercizi precedenti, ma in base a quelli degli «ultimi cinque esercizi precedenti il penultimo rendiconto approvato o i cui termini di approvazione sono scaduti», considerando, inoltre, nel rapporto accertamenti/riscossioni, relativo al bilancio di previsione, anche le riscossioni in conto residui e non soltanto in conto competenza come in atto.

É plausibile pensare che occorrerà porre compensazione agli effetti dell'aggiustamento sull'indebitamento netto, ma il tema prioritario di rettificare il principio contabile per renderlo privo di contraddizioni è vitale per contenere le rese negative sui risultati di amministrazione e ridurre gli effetti dell'accantonamento sui bilanci, facilitandone la chiusura e liberando risorse per i servizi essenziali.