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Fondo decentrato, nell'integrativo solo i criteri

Non è necessaria l'indicazione puntuale delle somme per ogni indennità

di Arturo Bianco

La contrattazione integrativa non deve necessariamente contenere la ripartizione numerica e analitica del fondo tra le somme da destinare alle singole indennità, ma deve dettare i criteri per poter stabilire quanto sia il budget necessario ai singoli istituti. Possono essere anche fissati dei valori percentuali. È l’indicazione, utile e innovativa, contenuta nel parere Aran Cfl 133/2021. Il parere sembra voler ampliare gli spazi di autonomia ai contratti integrativi e offrire agli enti margini di flessibilità ampi nella definizione delle strategie sul salario accessorio. Anche se l’esperienza concreta dice che pochi enti hanno dimostrato di saper utilizzare appieno la flessibilità consentita dai contratti nazionali.

L’Aran sottolinea l’importanza della previsione contrattuale (articolo 7, comma 4, lettera a del contratto nazionale del 21 maggio 2018) che rimette alla contrattazione decentrata integrativa la definizione dei «criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa...tra le diverse modalità di utilizzo». È, non a caso, la prima materia rimessa ai contratti decentrati; ed è la scelta di maggiore rilievo rimessa alla contrattazione collettiva decentrata integrativa. Si pensi, ad esempio, agli istituti la cui applicazione è rimessa a questo livello, come le tre tipologie di indennità di specifiche responsabilità e di funzione, quella per le condizioni di lavoro, quella per il servizio esterno dei vigili; istituti in cui l'allocazione delle risorse decide anche quale sia la concreta misura del beneficio. E ancora a come, attraverso la scelta della quantità di risorse destinate al finanziamento delle progressioni orizzontali, si determini il tasso di irrigidimento del fondo per il salario accessorio.

L’Aran sottolinea che la norma contrattuale impone che siano oggetto di contrattazione decentrata solo i criteri. È una formula che i contratti nazionali usano in più occasioni e che va intesa come una limitazione dell'ambito della contrattazione decentrata. Il limite si traduce concretamente nell’assenza di un obbligo a dar corso alla definizione in questa sede della ripartizione al centesimo del fondo tra le indennità. L’indicazione va sottolineata nel suo rilievo generale: tutte le volte che i contratti nazionali prevedono la contrattazione sui criteri, ciò non vuol dire obbligo di contrattare sulla ripartizione analitica. Indicazione che va ribadita in modo ancora più netto tutte le volte che il contratto nazionale parla di criteri generali.

La contrattazione deve comunque mettere a fuoco la definizione di regole che consentano all'ente, e al dirigente o responsabile competente, di finanziare i vari istituti in cui va ripartito il fondo decentrato. Vengono indicate le due colonne d’Ercole entro cui le singole realtà si possono muovere: da un lato la non obbligatorietà della ripartizione analitica del fondo tra le varie indennità, e dall’altro la fissazione di criteri che consentano all’amministrazione di stabilire quante risorse vadano assegnate ai singoli istituti. In quest’ottica, conclude il parere, l’indicazione del valore percentuale può essere considerata rispettosa del vincolo contrattuale nazionale.

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