Fisco e contabilità

Fondo di dotazione negativo, va ricostituito per garantire l'effettiva disponibilità del patrimonio netto

In molti casi la sua negatività dipende da una non corretta gestione della contabilità economico-patrimoniale

di Corrado Mancini

Il fondo di dotazione negativo, determinato dalla elevata incidenza dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili e dei beni culturali, deve essere ricostituito per garantire l'effettività della disponibilità del patrimonio netto, questo anche se il patrimonio netto totale risulta positivo ma il fondo di dotazione presenta un importo insignificante o negativo. Lo sostiene la Corte dei conti sezione regionale per il Veneto con la delibera n. 248/2021.

La valorizzazione negativa del fondo di dotazione esprime, in sostanza, l'incapienza del fondo stesso a offrire la garanzia prevista dal legislatore, richiedendo pertanto un'azione di progressiva ricostituzione dello stesso a valori di effettività.

In particolare, come espressamente stabilito dal principio contabile applicato alla contabilità economico patrimoniale, la ricostituzione del fondo di dotazione deve avvenire mediante destinazione delle riserve disponibili e dei risultati economici positivi di esercizio sulla base di apposita delibera del consiglio in sede di approvazione del rendiconto della gestione.

Se a seguito dell'utilizzo delle riserve il fondo di dotazione risulta ancora negativo, vuol dire che, il patrimonio netto è esclusivamente costituito da beni che non possono essere utilizzati per soddisfare i debiti dell'ente. Questo perché il fondo di dotazione e le riserve disponibili di un ente rappresentano la quota del patrimonio netto sulla quale i creditori possono sempre fare affidamento per il soddisfacimento dei propri crediti.

E inoltre, è probabile che il fondo di dotazione negativo corrisponda a un importo negativo del risultato di amministrazione finanziario, però in molti casi la sua negatività dipende da una non corretta gestione della contabilità economico-patrimoniale. È forte ancora la convinzione che la contabilità economico patrimoniale, essendo redatta a fini conoscitivi, non abbia alcun valore o comunque assuma un minor valore rispetto a quella finanziaria con la conseguenza che alla stessa non viene dedicata l'attenzione che si dovrebbe.

Il fatto che la contabilità economico-patrimoniale sia redatta a fini conoscitivi non significa che le informazioni desunte dalla stessa assumano minor valore rispetto a quelle dalla contabilità finanziaria e non esime il consiglio comunale o la giunta dall'adottare le necessarie iniziative volte al riequilibrio di eventuali deficit economici o patrimoniali. Infatti il Dm 17 maggio 2017 dispone, con riferimento a un eventuale deficit patrimoniale ma, applicabile anche nel caso di deficit economico, che «…proprio la funzione conoscitiva della contabilità economico patrimoniale impone al consiglio e alla giunta di valutare con attenzione le cause di tale grave criticità, per verificare se le azioni previste per il rientro dal disavanzo finanziario, se in essere, garantiscono anche la formazione di risultati economici, in grado, in tempi ragionevoli, di ripianare il deficit patrimoniale. Altrimenti, l'ente è tenuto ad assumere le iniziative necessarie per riequilibrare la propria situazione patrimoniale, e per fronteggiare tempestivamente le proprie passività». Ma quali iniziative si possono assumere se i dati non rappresentano in maniere corretta e veritiera la situazione economica e patrimoniale dell'ente?

Il restyling apportato alla contabilità economico patrimoniale dal Dm 1° settembre 2021 (tredicesimo correttivo della contabilità armonizzata), che si applicherà già dalla formazione del prossimo rendiconto 2021, rientra nella logica di avvicinarla sempre più ai dettami e postulati della contabilità privata nella direzione tracciata anche dal Pnrr che prevede l'implementazione di un sistema di contabilità, basato sul principio Accrual, unico per il settore pubblico, in linea con il percorso delineato a livello internazionale ed europeo per la definizione di principi e standard contabili nelle pubbliche amministrazioni (Ipsas/Epsas), rappresenta l'occasione per rivedere tutti i valori espressi nei prospetti economico-patrimoniale per allinearli a quanto disposto dal principio contabile 4/3. Fra l'altro il tredicesimo correttivo riscrivere ex novo le regole di determinazione del patrimonio netto.

Da non sottovalutare come la natura delle rilevazioni economico-patrimoniale sarà sempre più al centro del sistema di bilancio, e non più semplicemente «a fini conoscitivi».

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