Personale

Fondo risorse decentrate alla prova del nuovo contratto fra continuità e novità

La struttura del fondo in fase di costituzione rimane, nella sostanza, quella prevista dal contratto del 21 maggio 2018

di Luciano Cimbolini

Durante l'ultimo Consiglio dei ministri della legislatura, il Governo Draghi ha approvato il nuovo contratto delle Funzioni locali per il personale non dirigenziale, in vista del successivo invio alla Corte dei conti per la relativa certificazione. Vediamo, in modo sintetico, quali sono le principali novità in tema di costituzione del fondo per il trattamento accessorio.

La materia è disciplinata dall'articolo 79 e, in parte dall'articolo 80 dell'ipotesi di contratto siglata il 4 agosto2022. La struttura del fondo in fase di costituzione rimane, nella sostanza, quella prevista dal contratto del 21 maggio 2018 (articolo 67).

Il fondo, anche in questa tornata contrattuale, si suddivide in parte stabile, destinata a finanziare quanto meno integralmente gli impieghi (emolumenti) di carattere fisso e continuativo e parte variabile da utilizzare per erogare i compensi aventi il medesimo carattere di variabilità.

Una norma fondamentale, che troppo spesso passa sotto silenzio nell'ambito dei vari commenti, è articolo 80, comma 1 (che ricalca l'articolo 67, comma 1, del contratto 21 maggio 2018), che individua quali sono gli impieghi a carattere fisso e continuativo, che devono essere interpretati come quegli impieghi che sono sottratti alla disponibilità della contrattazione decentrata, pur rimanendo a carico del fondo risorse decentrate. L'articolo 80 ci dice che sono sottratte alla disponibilità della contrattazione decentrata le risorse necessarie per corrispondere:
• i differenziali di progressione economica orizzontale al personale beneficiario delle progressioni stesse in anni precedenti;
• le quote dell'indennità di comparto di cui all'articolo 33, comma 4, lettere b) e c), del contratto del 22 gennaio 2004;
• incremento delle indennità del personale educativo degli asili nido, di cui all'articolo 31, comma 7, secondo periodo, del contratto del 14 settembre 2000 e di cui all'articolo 6 del contratto del 5 ottobre 2001;
• indennità che continuano ad essere corrisposte al personale dell'ex-VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell'articolo 37, comma 4, del contratto del 6 luglio 1995.

Queste somme, pur formalmente imputate al fondo, sono indisponibili per la contrattazione integrativa, che invece si esplica sulla restante parte del fondo.

In parole povere, ciò che si contratta a livello decentrato non è l'intero fondo, ma quello che ne resta dopo aver finanziato le quattro voci "indisponibili" di cui sopra.

Le risorse fisse (parte fissa del fondo) sono definite dall'articolo 79, comma 1; quelle variabili dall'articolo 79, comma 2.

Come detto, la struttura del fondo, sia di parte stabile che di parte variabile, rimane grosso modo quella prevista dall'articolo 67 del contratto del 21 maggio 2018.

L'articolo 79, comma 6, ribadisce che, salvo le eccezioni previste dall'ordinamento, comprese quelle indicate nel nuovo contratto, la quantificazione del fondo risorse decentrate e delle risorse destinate agli incarichi di elevata qualificazione (che, al pari delle vecchie posizioni organizzative, rimangono «a carico del bilancio») debba avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017, che prevede che le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio non possa superare l'importo determinato per l'anno 2016.

Le principali novità rispetto al precedente contratto del 2018, in sintesi, sono le seguenti.
• l'articolo 79, comma 1, lettera b), prevede un incremento retroattivo dal 2021, a valere sulle risorse fisse, di 84,50 euro per le unità di personale in servizio al 31.12.2018. Il comma 6 precisa che queste risorse sono sottratte al limite previsto dall'articolo 23, comma 2;
• il comma 1, lettera c), prevede un incremento, sempre a valere sulle risorse fisse, per le risorse stanziate dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale in coerenza con il piano dei fabbisogni. Questa norma, in prima battuta, ci appare come l'inserimento, nell'ambito della disciplina contrattuale, di quanto previsto dal nuovo regime assunzionale di cui all'articolo 33 del Dl 34/2019 e successivi decreti attuativi. Ricordiamo che è la stessa normativa sopra richiamata a escludere queste risorse dal limite dell'articolo 23;
• il comma 1, lettera c), prevede l'aumento del fondo di parte fissa per la rivalutazione delle progressioni economiche già attribuite a seguito degli aumenti stipendiali riconosciuti nel nuovo contratto. Anche in questo caso, in analogia con l'interpretazione del precedente contratto, queste risorse si possono ritenere non soggette al tetto dell'articolo 23.

Le risorse variabili ricalcano quelle previste nei precedenti contratti, anche per ciò che concerne il profilo relativo al loro inserimento legato all'attestazione della capacità di bilancio, alla loro esclusione per gli enti in dissesto ed al loro pesante condizionamento alle misure di risanamento previste per gli enti in deficitarietà strutturale ed in predissesto (articolo 79, comma 4).

Un'importante novità prevista per le risorse variabili (articolo 79, comma 3) è l'esclusione dal tetto dell'articolo 23, nel limite dell'0,22% del monte salari 2018, delle risorse previste dall'articolo 79, comma 2, lettera c) (risorse finalizzate alle scelte organizzative e retributive) di quelle previste dall'articolo 17, comma 6 (risorse extra fondo destinate alle posizioni organizzative). Questo in applicazione dell'articolo 3, comma 2, del Dl 80/2021 che prevede che i limiti di spesa relativi al trattamento accessorio previsti dall'articolo 23, compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, possano essere superati, secondo criteri e modalità da definire nell'ambito del contratto e nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tale finalità.

Si segnala, infine, l'articolo 79, comma 5, del nuovo contratto che concede agli enti la facoltà di inserire, quali risorse variabili una tantum nel fondo del 2023, gli 84,50 euro (di carattere fisso) previsti dal comma 1, lettera b) di competenza degli anni 2021 e 2002 e quelle (variabili) di cui al comma 2, lettere b) (1,2% del monte salari 1997) e c) (risorse finalizzate alle scelte organizzative e retributive) di competenza dell'anno 2022.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©