Fisco e contabilità

Funzioni tecniche, debiti commerciali e anticipazioni di liquidità: le massime della Corte dei conti

La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo

immagine non disponibile

di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

Incentivi per le funzioni tecniche

Anche per le attività incentivabili nell’ipotesi di committenza delegata (articolo 45, comma 8, del Codice degli appalti) trova conferma il principio di tassatività delle funzioni che possono beneficiare dell’incentivo, al pari di quanto previsto per le procedure di acquisto direttamente gestite dalla stazione appaltante con proprio personale interno. Milita in tale direzione sia la limitazione alle attività elencate nell’allegato I.10, sia la circostanza che le forme di incentivazione per funzioni tecniche «costituiscono eccezioni al generale principio della onnicomprensività del trattamento economico e pertanto possono essere riconosciuti solo per le attività espressamente e tassativamente previste dalla legge».
Sezione regionale di controllo della Toscana - Parere n. 207/2024

Fondo garanzia debiti commerciali

La cancellazione integrale del fondo garanzia debiti commerciali, costituita dalla sommatoria degli accantonamenti maturati nei diversi esercizi, è consentita solo nell’esercizio successivo a quello in cui siano rispettate le condizioni previste dalle lettere a) e b) del comma 859, dell’articolo 1, della legge 145/2018. Il fondo accantonato nel risultato di amministrazione in sede di rendiconto è, pertanto, costituito dalla sommatoria dell’ammontare definitivo degli accantonamenti stanziati nel bilancio di previsione degli esercizi precedenti e nel bilancio di previsione dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce. Nell’esercizio in cui l’ente rileverà, in relazione alle risultanze dell’esercizio precedente, il rispetto degli indicatori, l’accantonamento non verrà effettuato nel bilancio di previsione dell’esercizio in corso di gestione e, in sede di approvazione del rendiconto relativo all’esercizio precedente, potrà essere liberata la quota accantonata del risultato di amministrazione relativa proprio al fondo garanzia debiti commerciali.
Sezione regionale di controllo del Lazio - Deliberazione n. 87/2024

Contabilizzazione del fondo anticipazione di liquidità

Con riferimento all’anticipazione di liquidità l’Ente dovrà iscrivere nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni nel titolo 4 della spesa e, in sede di rendiconto, ridurre, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il fondo anticipazione di liquidità accantonato (Fal). Inoltre, la quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del Fal va iscritta nell’entrata di bilancio dell’esercizio successivo come “Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità”, in deroga ai limiti previsti dall’articolo 1, commi 897 e 898, della legge n. 145 del 2018. Nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto è data evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall’utilizzo del Fal. Da ultimo, al fine di consentirne l’applicazione nel bilancio di previsione dell’esercizio successivo, sempre in sede di rendiconto, la quota del Fal liberata è accantonata in un fondo specifico denominato “Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità”.
Sezione regionale di controllo del Lazio - Deliberazione n. 89/2024

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©