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Garante Privacy, niente accesso agli atti per il recupero crediti dal dipendente condannato per danno erariale

I documenti richiesti contengono informazioni personali riferite al controinteressato meritevoli di protezione

di Manuela Sodini

Non è possibile accedere agli atti adottati nei confronti del dipendente per il recupero di crediti derivati dalla condanna della Corte dei conti per danno erariale. Così si esprime in un parere il Garante per la privacy chiamato in causa dal Responsabile anticorruzione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) nell'ambito di una richiesta di riesame sul provvedimento di diniego di un'istanza di accesso civico generalizzato.

L'Istituto ha negato l'accesso e al contempo ha rappresentato all'istante di avere «tempestivamente agito per il recupero del credito», evidenziando che «i documenti richiesti attengono a dati sensibili in quanto, come è noto, i dati giudiziari sono ascrivibili a tale novero» e che l'articolo 5-bis, comma 2, lettera a) del Decreto trasparenza «esclude l'accesso civico quando sia necessario per la protezione dei dati personali». Il soggetto richiedente l'accesso civico ha insistito con una richiesta di riesame; a supporto della richiesta è stato evidenziato che la sentenza della Corte dei conti è pubblica e i dati personali contenuti nei documenti richiesti non sono ascrivibili alla categoria dei dati giudiziari che riguardano solo «quelli che possono rivelare l'esistenza di determinati provvedimenti giudiziari soggetti ad iscrizione nel casellario giudiziale […] o la qualità di imputato o di indagato» (elementi che nel caso di specie non sussisterebbero).

Per il Garante, l'Istituto, nel negare l'accesso, si è limitato a richiamare generici riferimenti alla normativa in materia di protezione dei dati personali, non consentendo di far comprendere le ragioni per le quali l'ostensione dei documenti richiesti può causare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali. Nonostante ciò, il Garante ha concordato con il rifiuto, rilevando che i documenti richiesti contengono informazioni personali riferite al controinteressato meritevoli di protezione, anche se non appartenenti a categorie particolari di dati personali, né riguardanti condanne penali o reati (articoli 9 e 10 del Rgpd). Ricorda il Garante che i dati e i documenti che si ricevono con l'accesso civico divengono pubblici e chiunque ha diritto di utilizzarli e riutilizzarli, sebbene il loro ulteriore trattamento vada in ogni caso effettuato nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Dunque, è anche alla luce di tale amplificato regime di pubblicità dell'accesso civico che va valutata l'esistenza di un possibile pregiudizio alla protezione dei dati personali del controinteressato e, quindi, decidere se rifiutare o meno l'accesso, rispettando, in ogni caso, i principi di «limitazione della finalità» e di «minimizzazione dei dati».

Nel caso di specie, la documentazione richiesta attiene a elementi diversi e successivi alla sentenza, che non sono oggetto di alcun tipo di pubblicità, in quanto inerenti alle specifiche modalità con cui l'Istituto ha inteso recuperare le somme dovute dal soggetto debitore, responsabile del danno erariale. L'ulteriore e generale ostensione dei dati e delle informazioni personali contenuti nei documenti richiesti, unita al particolare regime di pubblicità dei dati oggetto di accesso civico, può effettivamente determinare un'interferenza sproporzionata nei diritti e libertà del controinteressato, in violazione del principio di minimizzazione dei dati, andando ad arrecare proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall'articolo 5-bis, comma 2, lett. a), del decreto trasparenza. La generale conoscenza, derivante da un eventuale accoglimento della richiesta di accesso, può determinare ripercussioni negative sul piano personale, professionale e sociale. Per il Garante, non è possibile accordare neanche un accesso oscurando il nominativo del controinteressato, in quanto, considerando la pubblicazione della sentenza della Corte dei conti e gli ulteriori dati contenuti nei documenti richiesti, il controinteressato risulta in ogni caso identificabile.

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