Garante privacy, niente accesso civico ai punteggi delle progressioni economiche orizzontali
Si determina un'interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà dei soggetti controinteressati
Il Responsabile anticorruzione e trasparenza (Rpct) di un ente locale si è rivolto al Garante della privacy richiedendo un parere riguardante l'accesso ai dati delle progressioni economiche orizzontali dei dipendenti.
Nel caso di specie, oggetto di richiesta di accesso generalizzato è la documentazione inerente a selezioni, graduatorie e attribuzioni di progressioni economiche orizzontali dei dipendenti di un Comune, assegnati a specifici settori (finanze, urbanistica, affari generali, segreteria generale e avvocatura).
Dagli atti risulta che l'ente ha accolto parzialmente la richiesta, fornendo i documenti richiesti oscurando i dati personali dei dipendenti per motivi legati alla protezione dei dati personali e che volontà del soggetto istante sia di ricevere almeno i singoli punteggi dei diversi dipendenti, senza i nominativi.
Secondo quanto evidenziato dal soggetto istante l'indicazione dei punteggi non implicherebbe un problema di protezione dei dati personali in quanto non sarebbe possibile risalire all'identità dei dipendenti, anche considerando che lo stesso non conosce le generalità dei dipendenti assegnati alle unità organizzative e di coloro che sono stati ammessi alla procedura selettiva, dunque non avrebbe alcuna possibilità di abbinare i punteggi con i candidati e/o i beneficiari della progressione orizzontale.
Per il Garante, il Responsabile anticorruzione e trasparenza (Rpct) del Comune ha accordato l'accesso civico parziale in una modalità che risulta conforme alla disciplina in materia di protezione dei dati personali, vale a dire, fornendo la documentazione richiesta oscurando i dati e le informazioni personali, idonei a identificare i soggetti interessati anche indirettamente, ma al contempo rispettosa dell'esigenza conoscitiva alla base dell'accesso civico.
Un eventuale accesso civico anche ai punteggi dei singoli dipendenti, unita alla generale conoscenza e al particolare regime di pubblicità dei dati oggetto di accesso civico, per il Garante potrebbe arrecare ai dipendenti comunali interessati (facilmente re-identificabili) un pregiudizio alla tutela della protezione dei dati personali.
Il Garante conclude ritenendo che l'ostensione dei punteggi dei singoli dipendenti richiesti determina un'interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà dei soggetti controinteressati, arrecando a questi ultimi un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali, questo anche tenendo conto delle ragionevoli aspettative di confidenzialità di questi ultimi rispetto al trattamento dei propri dati personali da parte dell'amministrazione.
Resta ferma la possibilità per l'istante di accedere ai punteggi richiesti mediante l'accesso documentale, se in grado di dimostrare di essere titolare di «un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso».