Fisco e contabilità

Gestione economale, la Corte dei conti traccia una roadmap di regole e compiti

L'economo è personalmente responsabile delle somme ricevute e deve dimostrare la regolarità delle anticipazioni

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di Claudio Carbone

La gestione economale è sempre più nel mirino del giudice contabile che ne deve accertare, nella sua interezza e, quindi, senza esclusioni o limitazioni, il rispetto ai principi contabili quale derivazione dei principi di correttezza e trasparenza delle gestioni finanziarie e patrimoniali. Circostanza, questa, che impone una attenta riflessione sulle procedure da adottare nel corso della gestione per evitare di incorrere in responsabilità. La roadmap da seguite è stata di recente definita dalla Corte dei conti Calabria con la sentenza n. 109/2021. È chiesto all'ente di disciplinarne il funzionamento, di individuarne con atto formale il soggetto che ne assume i compiti e di determinarne l'ammontare in sede di approvazione del bilancio dell'ente. La gestione economale, infatti, costituisce una gestione di mera cassa in regime di anticipazione e l'economo è personalmente responsabile delle somme ricevute a questo titolo e deve dimostrare, attraverso il conto giudiziale, la regolarità dei pagamenti eseguiti in stretta correlazione con le finalità per le quali sono state disposte le anticipazioni stesse.

Questo controllo è necessario perché: le spese economali costituiscono una deroga al principio generale della programmazione degli acquisti, essendo, in linea di massima, dirette a fronteggiare esigenze impreviste per garantire il corretto funzionamento dell'ente; l'ordinario processo di spesa che inizia con l'impegno e la prenotazione sul corrispondente capitolo di bilancio, per la spesa economale subisce una deroga poiché inizia con un pagamento disposto direttamente dall'agente contabile che viene poi "ratificato" dal responsabile del servizio finanziario con l'imputazione a bilancio e la riconduzione all'impegno originariamente assunto con lo stanziamento sul fondo economale. Per questi motivi, l'economo, è tenuto, prima di procedere al pagamento delle spese, a verificarne l'ammissibilità e a riscontrarne la conformità alle previsioni di legge e regolamentari.

In questo contesto diventa fondamentale, in fase di approvazione del rendiconto di gestione, procedere preventivamente alla parificazione del conto economale con uno specifico atto amministrativo che di norma coincide con una delibera di giunta comunale. Questo atto amministrativo:
• rappresenta la sintesi del controllo e della verifica della regolarità delle spese;
• costituisce uno specifico obbligo del responsabile del servizio finanziario;
• è propedeutico al discarico delle somme pagate.

Infatti, vi può essere responsabilità concorrente dell'economo nel caso in cui ha effettuato spese non previste ovvero d'importo superiore al limite massimo stabilito nel regolamento, e del responsabile del servizio finanziario (ma a titolo di responsabilità amministrativa, ove azionata secondo legge) che non le abbia segnalate a seguito dell'esame in sede di rendicontazione e di parificazione.

Spetta, invece, all'organo di revisione:
• di eseguire il controllo trimestrale di cassa;
• di accertare la corretta tenuta della contabilità, ivi compresa quella del giornale di cassa;
• di verificare l'adozione delle determinazioni di approvazione dei rendiconti periodici e di rimborso all'economo delle spese sostenute, attraverso l'esame puntuale dei mandati e degli ordinativi;
• l'accertamento del riversamento da parte dell'economo dell'anticipazione economale.

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