Appalti

Gli illeciti urbanistici, edilizi e paesaggistici hanno carattere permanente

Ne deriva l'obbligo di applicare la disciplina in vigore al momento dell'adozione del provvedimento sanzionatorio

di Domenico Carola

I giudici della sesta sezione del Consigli di Stato, con la sentenza n. 204/2022, hanno ritenuto che dalla natura permanente dell'illecito edilizio deriva l'obbligo di applicare la disciplina prevista dalla normativa in vigore al momento dell'adozione del provvedimento sanzionatorio.

La vicenda riguarda l'appello al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar Toscana che aveva dichiarato irricevibile per tardività il ricorso avverso l'ordinanza irrogativa di sanzione pecuniaria, il provvedimento di rigetto dell'istanza di annullamento d'ufficio di detta ordinanza e il presupposto parere del "Servizio Supporto giuridico amministrativo" della Direzione urbanistica del Comune di Firenze. In particolare, l'appellante presentava una duplice istanza, chiedendo l'accertamento di conformità nonché l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dal regolamento edilizio comunale per l'aumento di superficie. Ciò in relazione ad alcune difformità dell'intero edificio rispetto alla licenza edilizia. La commissione edilizia esprimeva parere favorevole alla sanatoria giurisprudenziale per le opere comportanti il diverso assetto distributivo dei locali interni, ma parere sfavorevole per le opere che avevano comportato il non ammesso aumento di superfice utile lorda.

I giudici sella sesta sezione del Consiglio di Stato accolgono il ricorso in parte ai sensi e limiti di cui in motivazione e, per l'effetto annullano in parte il provvedimento di diniego di annullamento in autotutela nei termini indicati in parte motiva. Gli illeciti in materia urbanistica, edilizia e paesistica hanno carattere permanente, nel senso che un immobile interessato da un intervento illegittimo conserva nel tempo la sua natura abusiva e la situazione di illiceità posta in essere con la realizzazione di un'opera abusiva viene meno solo con il conseguimento delle prescritte autorizzazioni in sanatoria, paesaggistiche o urbanistico-edilizie, oppure con il ripristino dello stato dei luoghi.

Dalla natura permanente dell'illecito edilizio deriva l'obbligo di applicare la disciplina prevista dalla normativa in vigore al momento dell'adozione del provvedimento sanzionatorio. Più precisamente, l'abuso edilizio, avendo natura di illecito permanente, si pone in perdurante contrasto con le norme amministrative sino a quando non viene ripristinato lo stato dei luoghi (Tar Lombardia Brescia, sezione, 3 dicembre 2007 n. 1267) e, pertanto, da un lato, l'illecito sussiste anche quando il potere repressivo si fonda su una legge entrata in vigore successivamente al momento in cui l'abuso è posto in essere e, dall'altro, in sede di repressione del medesimo, è applicabile il regime sanzionatorio vigente al momento in cui l'amministrazione provvede ad irrogare la sanzione stessa. Tale principio deve applicarsi anche alle sanzioni pecuniarie "sostitutive" di quelle demolitorie. Chi ha realizzato un'opera abusiva mantiene inalterato nel tempo l'obbligo di eliminare l'opera illecita, con la conseguenza che il potere di repressione può essere esercitato retroattivamente.

Di contra gli atti "meramente confermativi" sono quegli atti che, a differenza degli atti "di conferma", si connotano per la ritenuta insussistenza, da parte dell'amministrazione, di valide ragioni di riapertura del procedimento conclusosi con la precedente determinazione; mancando detta riapertura e la conseguente nuova ponderazione degli interessi coinvolti, nello schema tipico dei "provvedimenti di secondo grado", essi sono insuscettibili di autonoma impugnazione per carenza di un carattere autonomamente lesivo.

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