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Graduatorie concorsuali degli enti locali, la Corte dei conti si «spacca» sulla durata biennale

La Sezione della Campania, in contrasto con quanto deciso da quella sarda, propende per la diretta applicazione della norma della legge di bilancio per l'anno 2020

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di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

La disposizione contenuta nell'articolo 88 del Dlgs 267/2000 (Tuel) consente la diretta applicazione anche agli enti locali della norma sulla durata biennale delle graduatorie concorsuali prevista dalla legge di bilancio per l'anno 2020 (articolo 1, comma 149, della legge 160/2019).

È quanto si legge tra le righe della deliberazione n. 16/2023/PAR della Corte dei conti della Campania che, seppur ritenendo la richiesta di parere inammissibile sotto il profilo oggettivo per estraneità alla materia di contabilità pubblica, non si è risparmiata dall'esprimere il proprio disappunto sull'interpretazione fornita a suo tempo dai colleghi sardi (deliberazione n. 85/2020/PAR, si veda NT+ Enti locali & Edilizia del 7 agosto 2020).

Il comma 149 dell'articolo 1 della legge di bilancio per l'anno 2020, modificando l'articolo 35, comma 5-ter, del Dlgs 165/2001, ha previsto che «le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione».

La disposizione ha creato un cortocircuito con le disposizioni contenute nel testo unico e in particolare con la previsione contenuta nell'articolo 91, comma 4, la quale dispone che «per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione».

Come viene risolta questa antinomia tra le due disposizioni normative in ordine ai termini di validità delle graduatorie concorsuali (la prima di carattere generale indirizzata a tutte le Pa e la seconda di carattere speciale indirizzata agli enti locali)?

I magistrati contabili sardi, con la deliberazione n. 85/2020/PAR hanno affermato che essendo il criterio cronologico recessivo rispetto a quello di specialità, la modifica della norma di carattere generale non produce effetto rispetto alla norma di carattere speciale, con la conseguenza che la legge di bilancio 2020 introduce un doppio binario in merito ai termini di scadenza delle graduatorie concorsuali: per le Pa vale il disposto del citato articolo 35 e l'efficacia sarà limitata a due anni (con decorrenza dall'approvazione della graduatoria), mentre per gli enti locali permane il regime previsto dal richiamato articolo 91 del Tuel e l'efficacia sarà di tre anni (con decorrenza dalla pubblicazione della graduatoria).

Per la Corte dei conti della Campania l'interpretazione sopra illustrata non è condivisibile, in quanto non tiene conto della disposizione dettata dall'articolo 88 del Tuel che dispone: «all'ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali (…) si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, e le altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni nonché quelle contenute nel presente testo unico».

La norma, si legge nella deliberazione, è stata introdotta dal legislatore proprio per assicurare il coordinamento tra le norme generali e le norme del Tuel, anche per evitare di ingenerare l'equivoco che le norme del Dlgs 165/2001 possano essere considerate di carattere generale e quelle del Tuel di carattere speciale.

Pertanto, in considerazione dell'articolo 88 del Tuel, la norma sulla durata biennale delle graduatorie trova applicazione anche nei confronti degli enti locali.

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