Amministratori

I consiglieri comunali non hanno diritto di partecipare alle Conferenze dei Servizi

La partecipazione è prevista esclusivamente nei confronti dei soggetti direttamente interessati al provvedimento da emanare

di Manuela Sodini

Non sussiste un diritto dei consiglieri comunali a partecipare alle Conferenze dei Servizi, in quanto la partecipazione è prevista esclusivamente nei confronti dei soggetti direttamente interessati al provvedimento da emanare; questa la sintesi che si trae dal parere del ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali.

Il parere origina da un quesito posto da un sindaco in materia di partecipazione alla conferenza dei servizi di cui all'articolo 14 e seguenti della legge 241/1990. In particolare, è stato chiesto se per i consiglieri comunali, che abbiano manifestato la volontà di essere invitati alla conferenza dei servizi convocata per dare corso all'iter di realizzazione di un centro commerciale, sussista il diritto di partecipazione.

I consiglieri comunali richiedenti ritengono che ben potrebbero presenziare alle conferenze dei servizi, in quanto rappresentanti degli interessi diffusi della cittadinanza in base al mandato ricevuto dagli elettori.

Nell'esaminare il quesito, prima di tutto, nel parere viene evidenziato che il regolamento comunale sul procedimento amministrativo del comune in questione, pur disciplinando la conferenza dei servizi, non contiene alcuna disposizione utile a dirimere la problematica segnalata.

Il parere prosegue poi richiamando gli articoli 14-ter, comma 6, e 14-quater, comma 1, della legge 241/90, in base ai quali risulta evidente che la partecipazione ai lavori della conferenza dei servizi è demandata ai soggetti che hanno competenza istituzionale in ordine alla definizione della questione posta in esame.

Nel parere viene posto in rilievo il fatto che i consiglieri comunali, oltre a esercitare le competenze loro attribuite dall'articolo 42 del decreto 267/2000 (Tuel), hanno anche la possibilità in base al successivo articolo 43 di utilizzare l'istituto dell'accesso, porre interrogazioni e promuovere atti di sindacato ispettivo.

Infine, il parere richiama una sentenza del Tar Lazio n. 9324/2022 dove è stato ribadito il principio espresso dal Consiglio di Stato, sezione II, con sentenza 8 luglio 2019 n.4734 che aveva precisato: «la partecipazione al procedimento e alla conferenza di servizi per il rilascio dell'autorizzazione unica è prevista esclusivamente nei confronti dei soggetti direttamente interessati al provvedimento da emanare; gli altri soggetti istituzionali o meno, che non hanno un interesse diretto nel procedimento in corso, possono essere facoltativamente invitati, senza che gli stessi possano incidere sulle decisioni da trattare».

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