Amministratori

Idrico, gestioni locali in crisi sulle pratiche commerciali

Dall’Antitrust sempre più sanzioni per i comportamenti fuori linea rispetto alle norme

di Stefano Pozzoli

L’Antitrust nel Bollettino 44/2022 presenta un nuovo, l’ennesimo, provvedimento di pratica commerciale scorretta che riguarda il servizio idrico (provvedimento n. 30385).

Il gestore è tenuto a fornire agli utenti un’adeguata informativa sull’esistenza della disciplina e sulla possibilità di eccepire la «prescrizione breve» biennale, sia sul proprio sito internet, sia direttamente all’interno della fattura recante importi riferiti a consumi risalenti a oltre i due anni precedenti.

Questa volta il procedimento (PS12082) è stato aperto nei confronti del Comune di Ragusa, appunto nella sua qualità di gestore dei servizi idrici locali, nei confronti del quale viene «contestato il carattere omissivo della condotta relativa all’elusione degli obblighi informativi (…) nonché l’aggressività del comportamento del professionista inteso al rigetto indiscriminato delle istanze di riconoscimento della PB – in base a motivazioni opache/inconferenti/contrastanti con la vigente disciplina della PB – nonché la violazione della diligenza professionale pretendibile dagli operatori del settore…».

Il Comune, nel corso del procedimento, ha però assunto una serie di impegni “riparatori” delle sue inadempienze, che vanno dall’«accoglimento delle istanze di prescrizione biennale in riferimento alle fatture con scadenza successiva all’1/1/2020 … dando a tali utenti la possibilità di eccepire la PB ottenendo la restituzione dei medesimi importi eventualmente già pagati, con allegazione, a tal fine, di copia dell'informativa sul punto destinata agli interessati (modulo B)», al rendersi disponibile «ad accogliere le istanze di prescrizione biennale e a restituire i medesimi importi, eventualmente già pagati»; a «inviare idonea informativa ai consumatori circa il regime di prescrizione biennale e la possibilità di eccepire tale prescrizione o ripetere le somme già pagate», e a comunicare all’Autorità l’adempimento di quanto promesso. Preso atto di ciò, l’Autorità delibera, provvisoriamente, di non accertare l'infrazione purché il Comune rispetti gli impegni assunti e che, entro sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera, informi l’Autorità dell’avvenuta attuazione di questi impegni. In caso di inottemperanza, per contro, l'Autorità applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro.

È indubbiamente apprezzabile la disponibilità dell'Agcm, che è riuscita a individuare una soluzione equilibrata, a fronte delle inadempienze di un Comune che, probabilmente, non ha agito in mala fede ma per incapacità ad adeguarsi tempestivamente ad un quadro normativo in notevole evoluzione e di crescente complessità.

Si fa fatica a comprendere, in verità, la motivazione che abbia indotto il legislatore a introdurre un regime di prescrizione biennale per i crediti vantati dagli operatori nei settori delle utilities, ivi compreso quello dei servizi idrici, con la legge di bilancio 2018 e sue modificazioni (articolo 1, commi 4 e segeunti, della legge 205/2017).

Il punto sostanziale, però, è che le disposizioni legislative e regolamentari, nonché le sanzioni che l'Agcm e l'Autorità nazionale di regolazione per energia reti e ambiente applica in caso di mancato allineamento alle disposizioni in materia, rendono oramai inevitabile la creazione di realtà industriali e specializzate nella gestione del Servizio Idrico Integrato. Ancora, occorre superare la storica incapacità di riscossione della tariffa idrica e la conseguente inadeguatezza del servizio erogato, che affligge molti territori e che non può essere affrontata senza la dovuta professionalità ed una adeguata organizzazione. Ed è bene farlo il prima possibile, non solo per le pressioni comunitarie e governative, ma anche e soprattutto per i cittadini e i Comuni stessi.

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