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Il caso fortuito assolve il Comune dal risarcimento del danno al contribuente

I fatti accaduti riguardano i danni subiti da una signora per un comportamento ritenuto imprudente durante un ballo in pedana

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di Federico Gavioli

Il caso fortuito, costituito dal comportamento della vittima o da incontrollabili eventi naturali, fa venir meno la responsabilità del custode che, nel caso in esame, è il Comune: la Corte di cassazione, con la sentenza n. 15704/2023, ha fornito una interessante lettura della responsabilità dell'ente locale, in relazione ai fatti accaduti e ai danni subiti da una signora, per un comportamento ritenuto imprudente durante un ballo in pedana.

Una donna ha impugnato, in Cassazione, la sentenza della Corte di appello che, in accoglimento del ricorso proposto da un comitato di un villaggio turistico avverso la decisione del Tribunale, ne rigettava la domanda di risarcimento dei danni patiti in conseguenza alla frattura del polso sinistro riportata per una caduta da a inciampo su un'asse sconnessa della pedana di legno, di proprietà del Comune e fornita dal comitato, su la donna si stava esibendo in un ballo di gruppo.

I giudici di legittimità nell'analizzare il ricorso richiamano un precedente della Cassazione (n. 20943/2022) che dopo aver ripercorso le tappe segnate (talvolta in modo dissonante) dalla giurisprudenza ha ribadito che «La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode».

Per la Cassazione occorre tenere conto che il sistema risarcitorio si fonda non solo sulla capacità preventiva della colpa (giustizia correttiva), ma anche sul soddisfacimento di esigenze meramente compensative (giustizia redistributiva, cioè il trasferimento del peso economico di un evento pregiudizievole dal danneggiato su chi abbia la signoria della cosa) e, non da ultimo, muovendosi con la consapevolezza che quello causale, essendo un "giudizio" utilizzato per allocare i costi del danno, deve essere calibrato in relazione alla specifica fattispecie di responsabilità.

L'irrilevanza della colpa, affermano i giudici di legittimità, quale criterio per risalire al responsabile, è condizione necessaria ma non sufficiente per attribuire alla responsabilità di cui all'articolo 2051 del codice civile natura oggettiva.

Il caso fortuito, osserva la Cassazione, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso.

In conclusione per i giudici di legittimità l'atteggiamento della ricorrente caratterizzato dal ballare in maniera incontrollabile su una pedana di legno rappresenta quel caso fortuito generato dal comportamento imprudente che esclude la responsabilità del Comune e del comitato villaggio turistico nella qualità di custode della pedana.

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