Il controllo di regolarità amministrativa «successivo» vale anche come forma di verifica dell'attività contrattuale
Il responsabile del servizio dovrà anche valutare gli aspetti relativi alla legittimità della spesa
Con la deliberazione n. 166/2021 la Corte dei conti, per l'Emilia Romagna si è soffermata sull'importanza dei cosiddetti controlli successivi sugli atti dirigenziali adottati dai responsabili di servizio.
Rilevanza, si precisa nella deliberazione «non solo in ordine alla verifica dell'adeguatezza dei controlli interni, ma anche sotto il profilo della lesione dell'equilibrio finanziario dell'ente e delle connesse responsabilità indotte dalle omissioni dei soggetti responsabili».
Il controllo successivo di regolarità amministrativa, di competenza del segretario comunale – introdotto con l'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto-legge 174/2012, convertito, con modificazione, dalla legge 213/2012, in particolare, trova la sua compiuta disciplina nell'ambito dell'articolo 147-bis del decreto legislativo 267/2000.
Il controllo successivo
Questa importante forma di controllo, che ha soppresso, in pratica, ogni forma di controllo preventivo "ulteriore" rispetto a quello dovuto dai dirigenti/responsabili di servizio sui propri atti, è dalla norma citata strutturato in modo articolato con una previsione, di controllo, da parte dei responsabili di servizio e una, appunto, successiva esercitata a campione da parte del segretario comunale.
Più nel dettaglio, il primo comma della norma citata, prevede che il «controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa».
La previsione, primo periodo del comma, risulta nella pratica anche equivocata quanto ad ambito operativo. Si tratta, in specie, di una disposizione che si riferisce agli atti gestionali (determinazioni) e, soprattutto, non richiede l'espressione di un vero parere visto che l'atto, se firmato dal dirigente/responsabile competente, si configura per ciò stesso come regolare sotto il profilo amministrativo.
Il secondo periodo di questo comma si sofferma sulle implicazioni del cosiddetto controllo di regolarità contabile che rientra nella competenza del responsabile dei servizi finanziari.
La norma puntualizza, infatti, che il «controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria».
Ciò non stà a significare – evidentemente -, che le "questioni" contabili devono essere delegate esclusivamente al responsabile del servizio finanziario.
Non si può non rilevare, infatti, che il controllo di regolarità tecnica/amministrativa sia, sostanzialmente, contiguo a un controllo preventivo di legittimità dell'atto. Pertanto, il responsabile del servizio che predispone l'atto (o controlla l'atto come predisposto dal proprio responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/90), dovrà comunque porsi, e preventivamente valutare, anche gli aspetti relativi alla legittimità della spesa. Oltre che della cosiddetta compatibilità finanziaria della determina predisponenda (se, ovviamente, la determinazione avesse implicazioni contabili).
Il controllo di regolarità amministrativa
Il controllo "postumo" (visto che viene esercitato una volta che l'atto ha prodotto i suoi effetti) trova disciplina nel comma 2 della norma in commento.
In questo si precisa la competenza e l'ambito oggettivo di riferimento. In particolare, la previsione ha puntualizzato che il «controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente».
Il secondo periodo puntualizza come debbano (almeno) essere soggetti a controllo «le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento».
Anche in questo caso la formulazione della norma appare non chiaramente calibrata rispetto alla "fisiologia" del procedimento amministrativo.
Non può sfuggire, sotto il profilo pratico/operativo, che ammettere un controllo sulla determina di impegno di spesa piuttosto che nella fase che avvia il procedimento e quindi sulla determina a contrarre, significa anche introdurre il controllo in un momento in cui, probabilmente, non è neppure utile.
Un controllo esercitato, ad esempio, sulla determina a contrarre, invece, consente anche di illuminare le motivazioni che hanno indotto verso l'utilizzo (nel caso, ad esempio, degli appalti), di una data procedura di scelta del contraente piuttosto che una diversa. Avrebbe, quindi, anche l'effetto di rendere più rilevanti le direttive/considerazioni sull'azione amministrativa.
Un controllo, invece, sull'impegno di spesa e quindi quando l'appalto è già stato assegnato e risulta perfezionata l'obbligazione giuridica con la stipula del contratto (ai sensi dell'articolo 183 del decreto legislativo 267/2000), oggettivamente, sembra porre il controllo in un momento tale (e quindi ad epilogo del procedimento), da renderlo oggettivamente non utile.
Il terzo comma, infine, si sofferma sull'obbligo di rendere le risultanze di controllo ai responsabili di servizi «unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità» compresi i «revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti» nonché al Consiglio comunale.
La deliberazione
Nel caso esaminato dalla sezione regionale, sull'azione amministrativa di un Comune, è emersa la mancanza di questi controlli (per assenza del segretario comunale) che hanno estrema rilevanza anche per la cura/presidio degli equilibri di bilancio.
Si tratta di controlli, si legge in delibera, che devono coinvolgere l'intera struttura burocratica e il monitoraggio delle direttive, fornite ai vari responsabili, da parte del responsabile dei servizi finanziari.
In particolare, la sezione ha puntato l'attenzione sull'invio dei risultati del controllo all'organo di revisione dell'ente.
L'invio costituisce presupposto per «consentire tutte le opportune verifiche nell'ambito dell'attività di vigilanza a quest'ultimo demandata dall'articolo 239, comma 1, lettera c) del Tuel».
Considerato, ha proseguito la sezione, che «l'Organo di revisione deve vigilare sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione, ivi compresa l'attività contrattuale dell'ente e, quindi, sulla verifica del rispetto delle procedure di legge previste per gli appalti pubblici, per la gestione dei beni, sul rispetto degli adempimenti fiscali, utilizzando a questo fine anche tecniche motivate di campionamento».
Il mancato, corretto, espletamento di questo controllo ha indotto la sezione a ulteriori approfondimenti.