Urbanistica

Il decoro architettonico viene alterato solo se l'intervento è peggiorativo

Lo ricorda il Tar Campania: Il peggioramento si realizza quanto l'intervento «si riflette negativamente sull'insieme dell'armonico aspetto dello stabile»

di Massimo Frontera

Il proprietario di una unità abitativa all'interno di un edificio condominiale di un comune campano ha installato (chiedendo poi la regolarizzazione attraverso una Scia in sanatoria) una canna fumaria che corre dal piano terra al cornicione del tetto, un'insegna pubblicitaria a bandiera sulla facciata fronte strada e un motore di un condizionatore su un'altra facciata. Nella Scia è stata segnalata inoltre la trasformazione di una finestra in una porta di accesso a uno stanzino nell'androne condominiale. L'interessato ha impugnato al Tar Napoli il rigetto della Scia in sanatoria decisa dal comune di Molinara (Bn). L'ente locale rilevava, tra le altre cose, il fatto che gli interventi deturpassero architettonicamente l'edificio condominiale. Il Tar Napoli si è focalizzato proprio su questo aspetto, ritenendolo dirimente, aderendo alla valutazione dell'Ente locale, e arrivando infine a respingere il ricorso.

Nella pronuncia n.3079/2023, pubblicata lo scorso 22 maggio, i giudici della Ottava Sezione del Tar Campania - hanno ricordato il necessario rispetto dei vincoli posti dal codice civile sull'uso dei beni comuni (articolo 1102), aggiungendo che la necessità di verificare anche l'eventuale pregiudizio al decoro architettonico dell'edificio condominiale ricade nell'orbita di tale norma. Pertanto, sulle modificazioni apportate dal singolo condomino ex articolo 1102 del codice civile «si applica invero, per identità di ratio, il divieto di alterare il decoro architettonico del fabbricato previsto in materia di innovazioni» dall'articolo 1120 del codice civile. Quanto poi al significato di «alterazione» al decoro architettonico i giudici affermano che quest'ultima «si verifica non già quando si mutano le originali linee architettoniche, ma quando la nuova opera si rifletta negativamente sull'insieme dell'armonico aspetto dello stabile, a prescindere dal pregio estetico che possa avere l'edificio».

In altri termini, i giudici fanno coincidere con il termine "alterazione" solo le modifiche peggiorative rispetto a un canone estetico; e questo, aggiungono, indipendentemente dal «grado di visibilità delle innovazioni contestate, in relazione ai diversi punti di osservazione dell'edificio, ovvero alla presenza di altre pregresse modifiche non autorizzate». «Ai fini della tutela del decoro architettonico dell'edificio condominiale - si afferma con maggiore chiarezza - non occorre che il fabbricato abbia un particolare pregio artistico, né rileva che tale fisionomia sia stata già gravemente ed evidentemente compromessa da precedenti interventi sull'immobile».

La pronuncia tocca anche l'aspetto economico relativo al deprezzamento dell'immobile oggetto di alterazione, intimamente connesso agli interventi deturpativi. Nel caso specifico, si che non «è decisiva la diminuzione di valore economico correlata alla modifica, in quanto, ove sia accertata un'alterazione della fisionomia architettonica dell'edificio condominiale, per effetto della realizzazione di una canna fumaria apposta sulla facciata, dell'installazione di una insegna bandiera e di un motore del per condizionatore, il pregiudizio economico risulta conseguenza normalmente insita nella menomazione del decoro architettonico, che, costituendo una qualità del fabbricato, è tutelata - in quanto di per sé meritevole di salvaguardia - dalle norme che ne vietano l'alterazione».

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