Fisco e contabilità

Il Decreto Semplificazioni aumenta l'Irap degli enti pubblici

Il nuovo testo amplia la base imponibile determinata con il sistema del metodo retributivo

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di Marco Nocivelli

Effetto non voluto con il restyling dell'articolo 11 del Dlgs 446/1997, a opera dell'articolo 10 del Dl 73/2022, è l'aggravio della tassazione degli enti locali (e in generale le pubbliche amministrazioni). Il nuovo testo, infatti, aumenta la base imponibile determinata con il sistema cosiddetto retributivo riservato agli enti pubblici che non svolgono prevalentemente attività commerciale (articolo 10-bis del decreto n. 446) (si veda anche Nt+ Enti locali & edilizia del 29 giugno).

Va premesso che il decreto Semplificazioni ha il dichiarato l'intento di mettere ordine nell'articolo 11 del Dlgs 446/1997, la norma Irap più complessa, soggetta a incessanti modifiche sin dall'introduzione, dedicata alla componente "lavoro", il fattore produttivo che alla nascita dell'imposta era quasi totalmente indeducibile per imprese e professionisti. Nel corso dell'ultimo ventennio l'indeducibilità è stata man mano mitigata, sino a stabilire, con il comma 4-octies, introdotto nel 2015, la totale deducibilità della spesa per i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato. La stratificazione delle eccezioni all'indeducibilità, introdotte una a una nel lungo arco temporale, ha reso molto complessa, per di più inutilmente con l'avvento del comma 4-octies, la redazione della dichiarazione Irap. Complicazione finalmente eliminata dal Dl 73/2022.

Purtroppo, però, sul fronte dell'Irap "retributiva" dovuta dalle Pa, per cui il ruolo del costo del lavoro è invertito (costituisce base imponibile, non spesa parzialmente deducibile), la novità porta con sé un'amara sorpresa rispetto a un prelievo immutato dal 1998, vale a dire imponibile costituito dalle retribuzioni di tutto il personale al netto della spesa per lavoratori disabili, apprendisti e assunti con contratti di formazione lavoro. In particolare, riguardo al personale disabile, l'abbattimento era riconosciuto a prescindere dal riferimento di tali spese a soggetti assunti a tempo determinato piuttosto che indeterminato.

Ora, infatti, il Dl n. 73 ha previsto la deducibilità «in relazione a soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato…» e questo perché il nuovo comma 4-octies stabilisce la piena deducibilità, ma soltanto a favore di imprese e professionisti (o degli enti pubblici che possono optare per il sistema "commerciale" (articolo 10-bis, comma 2), del «costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato». Cosicché gli enti pubblici non commerciali perdono la deducibilità della spesa del personale disabile assunto (situazione di fatto pressoché assoluta) a tempo indeterminato.

Identico discorso vale per il premio Inail, riconosciuto come spesa deducibile anche per le Pa da numerose sentenze della Corte di cassazione.

Chiaro è che la finalità della norma non era l'aumento della tassazione degli enti pubblici. Non solo, in punto di diritto, malgrado l'articolo 10 del Dl n. 73 stabilisca che il nuovo articolo 11 del Dlgs n. 446 si applica già alla dichiarazione Irap per il 2021, l'inasprimento avrebbe ricaduta soltanto dal 2023 in virtù dell'articolo 3 dello Statuto dei diritti del contribuente, non espressamente derogato dal Dl n. 73, secondo cui «Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono». Tuttavia, la speranza è che la correzione sia immediata, in occasione della conversione in legge, allineando il contenuto dell'articolo 10 del Dl n. 73 all'unico fine dichiarato nel suo titolo: semplificare.

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