Il docente può accedere alle email «private» del dirigente che lo ha sanzionato
Il docente sottoposto a procedimento disciplinare ha diritto di conoscere e farsi rilasciare copia di tutta la documentazione posta a base del fascicolo istruttorio. E ciò indipendentemente dal formato cartaceo, audio, video, dei documenti, compresa la corrispondenza mail “privata” o “riservata” intrattenuta dal dirigente scolastico con i docenti del consiglio di classe per sollecitarli a esporre le circostanze. Con la sentenza 920/2020 il Tar Milano chiarisce che in tali situazioni il diritto d'accesso del docente è un suo autonomo «bene della vita» e come tale gli va garantito senza che possa essere rimessa alla scuola stessa una valutazione “anticipata” di cosa trasmettergli e cosa no. Anzi, di fronte al diritto (persino solo potenziale) del docente di potersi difendere, anche le eventuali esigenze di riservatezza di terzi passano in secondo piano: al docente in questione va trasmesso tutto. E senza “omissis”, cancellature o oscuramenti di sorta.
La vicenda
Un docente era accusato di comportamenti aggressivi nei confronti del personale: il dirigente scolastico lo sanzionava con sospensione da servizio e stipendio per 10 giorni. A questo punto il docente chiedeva copia del fascicolo, ma la scuola trasmetteva un unico documento che li univa tutti non indicando redattori e date; intere parti erano oscurate adducendo ragioni di “segretezza”. Dal che il docente adiva il Tar.
Accesso vs riservatezza
I rapporti fra accesso e riservatezza sono disciplinati a seconda che si tratti di dati personali ordinari, sensibili o sensibilissimi. Per dato personale si intende qualunque informazione relativa a una persona fisica, identificata o identificabile. I “dati personali sensibili” sono quei dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche e sindacali, nonché i dati su stato di salute e vita sessuale. Ebbene con riguardo ai “dati personali ordinari” la normativa nazionale ed eurounitaria ha codificato la prevalenza del diritto di accesso sulle esigenze di riservatezza, che sono quindi recessive quando è in gioco la difesa di un interesse importante.
La corrispondenza “privata”
Per il Tar di Milano una motivazione di oscuramento dei dati in questione che qualifichi i documenti come “corrispondenza riservata del dirigente scolastico” è dunque illegittima.
Nel caso di specie neppure ha assunto rilievo l'asserita classificazione come “corrispondenza privata”, atteso che, la genesi stessa dei documenti, in occasione o addirittura a causa dell'istruttoria disciplinare, e, dunque, la loro definitiva acquisizione fra gli atti del procedimento disciplinare, rende evidente l'intenzione del dirigente stesso di non mantenere in “forma privata” la corrispondenza ricevuta, ma di assegnare ad essa piena rilevanza ai fini dell'attività istituzionale.
Si tratta, a ben guardare, di atti relativi ad uno specifico procedimento disciplinare, detenuti da una scuola e concernenti attività di pubblico interesse che per tale via assumono rango di “documenti amministrativi”. Come tali le mail “riservate” sono quindi accessibili indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.
La sentenza del Tar Milano n. 920/2020