Urbanistica

Fotovoltaico più semplice: spinta ai grandi e piccoli impianti su aree idonee e su edifici

Il nuovo quadro definito nel Dl Energia. Procedura semplificata per l'agrovoltaico. Criteri ad hoc per i pannelli «flottanti»

di Massimo Frontera

Il ricorso al fotovoltaico esce fortemente semplificato sia nella realizzazione di grandi impianti - a terra, in aree agricole, su specchi d'acqua - sia nelle tante piccole e medie applicazioni su edifici residenziale e per l'industria. Largo anche all'installazione di grandi sistemi di batterie per accumulare l'energia prodotta con fonti rinnovabili. Le numerose modifiche al Decreto legge energia n.17/2022 approvate dalle commissioni riunite Ambiente e Attività produttive della Camera hanno dato una sensibile scossa all'esigenza di sblindare l'apparato autorizzativo per il montaggio di impianti che incrementano la produzione di energia da fonti rinnovabili, cercando un diverso compromesso con le norme di tutela dell'ambiente e del paesaggio. Il testo uscito dalle commissioni è arrivato all'esame dell'Aula di Montecitorio lunedì 11 aprile per la votazione. Poi il testo passa al Senato. Il decreto va convertito entro il 30 aprile.

Grandi impianti su aree idonee
In via generale, il regime autorizzativo per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici di nuova costruzione o per il potenziamento/rifacimento/ integrale ricostruzione nelle aree considerate idonee (con l'intero relativo corredo di opere connesse e necessarie al funzionamento/esercizio) diventa il seguente: fino a 1 MW di potenza Dia asseverata (Dila); 1-10 MW procedura abilitativa semplificata (Pas); oltre 10 MW autorizzazione unica (Au) e, in alcuni casi, Pas fino a 20 MW (si veda oltre). Il nuovo assetto si può applicare, su richiesta del proponente, anche alle iniziative in corso. Sugli impianti fino a 1 MW resta da sciogliere un conflitto dovuto a due emendamenti, entrambi approvati, che prevedono su questa taglia dimensionale, l'applicazione sia della Dila che il regime semplificato (Pas).

Gli impianti con procedura semplificata
Il regime di procedura autorizzativa semplificata (artricolo 6 comma 9-bis Dlgs 28/2011) riguarda gli impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 MW connessi alla rete e localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale, discariche chiuse (o parti di esse non più in esercizio), cave dismesse (o parti di esse non più coltivabili). La novità per questi impianti è l'elevazione della soglia limite per l'assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (Via), che passa da 10 a 20 MW. Il proponente deve però autodichiarare che l'impianto non si trova all'interno di aree sensibili e vulnerabili ai sensi del Dm 10/2010 sulle linee guida per gli impianti Fer.

Piccoli impianti su edifici residenziali e industriali
Semplificazioni anche per immobili nei centri storici

Sempre in via generale, esce ulteriormente estesa la norma che non prevede alcun permesso, autorizzazione o altro atto amministrativo di assenso l'installazione, «con qualunque modalità», di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici o su altre strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, comprese - e questa è una novità inserita durante l'esame in commissione - strutture, manufatti e edifici già esistenti all'interno dei comprensori sciistici. Il regime libero riguarda non solo l'impianto ma l'intero corredo di «opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, nonché nelle relative pertinenze, compresi eventuali potenziamenti e/o adeguamenti della rete esterni alle aree dei predetti edifici». Un emendamento approvato dalle commissioni ha previsto che il nuovo regime si possa applicare anche a impianti su immobili nei centri storici. Le uniche esclusioni riguardano gli impianti su immobili riconosciuti di notevole interesse pubblico, per i quali l'installazione resta consentita ma subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione competente, ai sensi del codice dei beni culturali e paesaggistici. Tra le ultime modifiche approvate c'è la "limatura" che ha sottratto alle esclusioni gli impianti sugli immobili di pregio e nei nuclei storici (dell'articolo 136, comma 1, lettera c) del codice dei beni culturali), limitatamente alla posa di pannelli integrati su coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, con esclusione degli immobili i cui manti di copertura siano realizzati in «materiali della tradizione locale».

Agrovoltaico con Pas
Procedura semplificata anche agli impianti agrovoltaici innovativi, cioè con moduli sollevati da terra e con possibilità di rotazione a patto che non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale.

Il fotovoltaico flottante
Una attenzione specifica viene riservata agli impianti da collocare su specchi d'acqua. Si tratta dei cosiddetti impianti fotovoltaici flottanti, per i quali viene prevista la procedura semplificata fino a una potenza di 10 MW. Anche in questo caso, sono incluse nella procedura anche tutte le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica. Le destinazioni possibili, indicate nel testo, sono gli specchi d'acqua di invasi e di bacini idrici, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse, o installati a copertura dei canali di irrigazione. Restano valide le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche del Codice dell'ambiente. Sono escluse da questo regime semplificato gli impianti in aree di notevole interesse pubblico (articolo 136 del codice dei beni culturali) e nelle aree naturali protette. Il fotovoltaico flottante richiede un passaggio attuativo - decreto Mite-Mims-Mef (entro 90 giorni) assentito dalla conferenza unificata - per individuare i criteri per l'inserimento e l'integrazione degli impianti sotto il profilo ambientale e naturale.

I sistemi di accumulo
Ulteriormente semplificato anche il regime di autorizzazione per i sistemi di accumulo elettrochimico di energia, nel senso di estendere anche agli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile il regime semplificato concesso a quelli alimentati da fonte fossile. Per entrambi resta fisso il limite dimensionale 300 MW, e sempre che gli impianti non comportino estensione delle aree, né variante agli strumenti urbanistici.

Modello unico semplificato per impianti fino a 200 kW
Tra le modifiche approvate in commissione anche l'estensione dell'applicazione del modello unico semplificato per gli impianti fotovoltaici sui tetti realizzati in edilizia libera fino a 200 kW. Finora il modello poteva essere utilizzato per impianti fino a 50 kW. Anche in questo caso serve un provvedimento attuativo (decreto Mite entro 60 giorni).

Pannelli su edifici industriali
Tra gli aggiustamenti normativi va segnalata anche la norma che riguarda il montaggio di pannelli fotovoltaici e termici in aree industriali. La novità è che l'installazione - fino alla copertura del 60% della superficie - può avvenire in deroga agli strumenti urbanistici comunali. L'installazione può essere realizzata anche su apposite strutture di sostegno.

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