Fisco e contabilità

Immobile inagibile, Imu ridotta al 50% se la pratica è nota al Comune anche senza dichiarazione del contribuente

Nel rispetto dei principi di collaborazione e buona fede che devono ispirare il rapporto tra pubblica amministrazione e cittadino

immagine non disponibile

di Federico Gavioli

Va riconosciuta la riduzione del 50% sull'Imu laddove lo stato di inagibilità dell'immobile sia già noto all'ente impositore, e ciò nel rispetto dei principi di collaborazione e buona fede che devono ispirare il rapporto tra pubblica amministrazione e cittadino per cui l'ente impositore non può pretendere la documentazione di cui sia già a conoscenza; la Commissione tributaria regionale per il Lazio, con la sentenza n. 5788/2021, ha rigettato il ricorso di ente locale che pretendeva l'Imu ad aliquota piena, senza riduzione, da un contribuente, in relazione ad un immobile inagibile di sua proprietà.

I giudici della Ctr evidenziano che il riconoscimento della riduzione del 50% dell'Imu, come prevista dall'articolo 13, comma terzo, lettera b), del Dl 201/2011, nella ipotesi in cui l'immobile versi in uno stato di integrale inagibilità, è effettivamente sottoposto alla condizione che tale situazione sia accertata dall'ufficio tecnico del Comune ovvero sia oggetto di una dichiarazione sostitutiva presentata dal contribuente.

Su quest'ultimo punto, tuttavia, la Cassazione ha affermato che pur in assenza di tale dichiarazione del contribuente, l'agevolazione fiscale è comunque spettante laddove lo stato di inagibilità dell'immobile sia già noto all'ente impositore; inoltre la stessa Cassazione ha ulteriormente chiarito che, nel rispetto del principio di collaborazione e di buona fede che deve ispirare il rapporto tra la Pubblica Amministrazione ed il cittadino, l'ente impositore non può pretendere la documentazione di cui sia già a conoscenza .

Aspetto, quest'ultimo, che si è verificato nel contenzioso tributario in commento , in quanto il Comune era stato informato a mezzo lettera raccomandata, inviata dal contribuente, dell'avvenuto crollo del tetto e dei solai dell'immobile in questione sì da renderlo in stato di inagibilità/inabitabilità; in particolare il contribuente aveva comunicato lo stato dell'immobile in data 31 gennaio 2005 a mezzo raccomandata al Comune che pretendeva l'Imu per il 2013, quindi molti anni dopo.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©