Progettazione

Impianti fotovoltaici e termici, tempi dimezzati per la valutazione antincendio dei progetti

Novità nel Dl Aiuti ter: i vigili del Fuoco hanno 30 giorni (e non più 60) per pronunciarsi sulla conformità. La prescrizione vale fino a fine 2024

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di Mariagrazia Barletta

Arriva con il Dl Aiuti-ter, approvato venerdì in Consiglio dei ministri e in attesa di pubblicazione in Gazzetta ufficiale, una semplificazione che punta a velocizzare le procedure di prevenzione incendi per l'installazione di impianti fotovoltaici e termici sulle coperture e sulle facciate degli edifici. In particolare, si dimezzano i tempi di risposta entro cui i Vigili del Fuoco devono pronunciarsi in caso di valutazione dei progetti. Il Comando dei Vigili del fuoco avrà dunque non più 60 ma 30 giorni di tempo, computati dalla data di presentazione della documentazione completa, per pronunciarsi sulla conformità dei progetti. Il dimezzamento dei tempi non vale per sempre, ma fino al 31 dicembre 2024, per far fronte alle «esigenze poste dall'emergenza energetica in atto».

L'iter accelerato vale dunque per le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco (elencate nell'allegato I al Dpr 151 del 2011) e che ricadono nelle categorie B o C, per le quali vige l'obbligo di valutazione dei progetti presso il Comando provinciale territorialmente competente. Va ricordato che l'installazione di un impianto fotovoltaico in un edificio esistente soggetto ai controlli di prevenzione incendi costituisce sempre una variazione delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate e quindi comporta il rinnovo delle procedure di prevenzione incendi (Scia a lavori ultimati e valutazione del progetto per le attività B e C se c'è aggravio del rischio).

Più nel dettaglio, se le modifiche sono sostanziali e c'è aggravio delle precedenti condizioni di sicurezza occorre presentare la Scia antincendio e, nel caso si ricada in categoria B o C ai sensi del Dpr 151 del 2011, allora va anche richiesto, prima della Scia, l'esame del progetto al Comando. Se non c'è aggravio allora alla Scia (in questo caso l'asseverazione attestante la conformità dell'attività può limitarsi agli aspetti oggetto di modifica), bisogna aggiungere la presentazione della dichiarazione di non aggravio del rischio incendio (i riferimenti sono il Dm 7 agosto 2012 e il Dpr 151 del 2011, in particolare il comma 6 dell'articolo 4). La Scia, anche se non c'è aggravio del rischio, va comunque corredata delle certificazioni e dichiarazioni probanti ai fini antincendio (firmate da un professionista antincendio).

È ormai noto, inoltre, che la valutazione dell'aggravio del rischio correlata all'installazione del fotovoltaico a servizio di un'attività soggetta a controllo va effettuata tenendo conto di specifici obiettivi di sicurezza. In particolare, vanno valutati: l'interferenza con il sistema di ventilazione dei prodotti della combustione, le modalità di propagazione dell'incendio all'esterno o verso l'interno del fabbricato, la sicurezza degli operatori addetti alla manutenzione, la sicurezza degli addetti alle operazioni di soccorso. Per la progettazione bisogna far riferimento alla guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici emanata dai Vigili del Fuoco con la nota 1324 del 2012 e ai relativi chiarimenti, cui si è aggiunta, più di recente, la nuova regola tecnica sulle chiusure d'ambito (Dm 30 marzo 2022 in vigore dallo scorso 7 luglio) entrata a far parte del Codice di prevenzione incendi (Dm 3 agosto 2015).

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