Fisco e contabilità

Impianto sportivo, legittimo il contributo comunale al concessionario per la gestione

Non viene eliminato il rischio di impresa, a patto che sia funzionale ad «assicurare il regolare funzionamento delle strutture», dice la Corte dei Conti d'appello

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di Corrado Mancini

Nella fattispecie di concessione di servizi per la gestione di impianti sportivi, la finalità pubblica perseguita, di consentire un adeguata fruizione dei servizi da parte dell'utenza, è compatibile con la previsione di un contributo in conto gestione, sul presupposto che le tariffe imposte dal Comune, da praticare all'utenza, non possano coprire interamente i costi di gestione, ancora di più se il concessionario dovrà assumersi anche l'onere della manutenzione ordinaria degli impianti e altri obblighi, cui dovrà far fronte in forma diretta, con ulteriori costi a suo carico. Lo sostiene la Prima Sezione Giurisdizionale d'Appello della Corte dei conti nella sentenza n.268/2023, con la quale annulla la sentenza di primo grado e, in considerazione dell'assoluta novità della questione trattata, compensa le spese di lite.

Secondo il Collegio giudicante il contributo riconosciuto contrattualmente dal comune al concessionario non elimina il rischio di impresa ove sia funzionale ad «assicurare il regolare funzionamento di tutte le strutture». Nel caso esaminato dalla Corte emerge che il capitolato, al fine di consentire la pratica di attività sportivo-ricreative, imponeva numerosi obblighi in capo al concessionario, che vanno dalla custodia alla manutenzione ordinaria degli impianti, al controllo d'uso degli impianti, alla predisposizione di attrezzature sportive e impiantistiche ulteriori rispetto a quelle presenti al momento della consegna, alla realizzazione di progetti di promozione e valorizzazione, fino anche al consenso all'accesso e uso gratuito del complesso sportivo per gli alunni delle scuole e dei centri estivi comunali e per le manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune.

In tali fattispecie gli obblighi assunti dal concessionario legittimano la previsione di un contributo annuo senza il quale verosimilmente l'amministrazione non avrebbe trovato alcun contraente. Il Collegio giudicante, quindi, sotto il profilo oggettivo ha ritenuto corretto l'operato dei funzionari del comune che va valutato sulla base delle condizioni in cui hanno agito, cioè in un contesto ove non era praticabile un affidamento di servizi senza prevedere alcun contributo, a causa di tariffe imposte dall'amministrazione per l'accesso ai servizi da erogarsi alla collettività e per la finalità di sostenere l'equilibrio economico-finanziario della gestione al soggetto concessionario in relazione alla qualità del servizio da prestare. In tali circostanze il rischio d'impresa, pur condizionato, non è eliminato e rimane correttamente allocato in capo al concessionario. Di conseguenza il Collegio ritiene che debba essere dichiarata l'insussistenza della materialità dei fatti dannosi contestati dalla Procura erariale nei confronti di tutti i convenuti nel giudizio. Per gli stessi motivi, anche sotto il profilo soggettivo il comportamento dei funzionari pubblici chiamati in giudizio dalla Procura regionale deve essere ritenuto esente da responsabilità.

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