Imputazione delle spese, gestione economale e rendiconto: le massime della Corte dei conti
La sintesi delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti
Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.
IMPUTAZIONE DELLE SPESE E MISSIONI DEL BILANCIO
Nell'ambito del bilancio dell'ente locale la spesa deve essere imputata alla missione che risulti maggiormente rispondente alla funzione amministrativa esercitata dall'ente e, dunque, quanto meno in termini di prevalenza, agli specifici bisogni della collettività che l'azione dello stesso intende soddisfare, avendo riguardo alle previsioni del glossario allegato sub n. 14 al Dlgs 118/2011. L'allegato 4/1 precisa che la classificazione delle spese in missioni, programmi, macro aggregati, capitoli ed eventualmente, in articoli, è posta in relazione ai livelli di governo cui è attribuita la responsabilità della distribuzione delle risorse. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dagli enti locali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali a esse destinate. Prevede l'articolo 14 del Dlgs 118/2011 che queste sono definite in relazione al riparto di competenza legislativa e amministrativa, di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione. Pertanto, la denominazione attribuita alle missioni consente il collegamento della spesa con le funzioni fondamentali dell'ente locale.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA LOMBARDIA - PARERE N. 26/2022
GESTIONE ECONOMALE
Nell'ambito delle possibili tipologie di agenti contabili tenuti alla presentazione del conto si collocano i soggetti alle gestioni "economali", le quali provvedono, secondo le articolazioni amministrative proprie dei singoli enti interessati, al pagamento delle spese urgenti di non rilevante ammontare, entro i limiti di bilancio e con le modalità previste da puntuale disciplina regolamentare. La loro istituzione trova fondamento nell'esigenza di consentire alle amministrazioni pubbliche di far fronte, con immediatezza, alle spese necessarie per il funzionamento degli uffici per le quali, in ragione della loro entità, il ricorso all'ordinario procedimento di spesa costituirebbe quantomeno un ostacolo al buon andamento, in termini di efficienza, efficacia e speditezza, dell'azione amministrativa. In altri termini, le spese economali rivestono carattere anticipatorio e, sostanzialmente, derogatorio (quanto residuale) rispetto agli acquisti compiuti nell'ambito delle ordinarie procedure di spesa, privilegiate in quanto la normale programmazione dell'impiego delle risorse garantisce, di regola, una maggiore ponderazione nelle scelte allocative delle scarse risorse disponibili, oltreché non di rado rese obbligatorie dalle norme in materia di procedimenti a evidenza pubblica.
SEZIONE GIURISDIZIONALE DEL MOLISE - PARERE N. 5/2022
RITARDO NELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO
Dal ritardo nell'approvazione del rendiconto o dalla sua omissione, nei casi più gravi, può conseguire l'attivazione della procedura disciplinata dall'articolo 137 del Dlgs 267/2000 e dall'articolo 120, secondo e terzo comma, della Costituzione circa l'eventuale esercizio di poteri sostitutivi degli organi, poteri attribuiti al Governo, con possibilità di intimare una diffida ad adempiere ed eventualmente nominare un commissario ad acta. Ulteriori limitazioni per l'ente, ope legis, si ravvisano nell'esclusivo e limitato utilizzo dell'avanzo di amministrazione "presunto", anziché accertato, e nell'impossibilità di ricorrere all'indebitamento attraverso la contrazione di nuovi mutui, secondo quanto stabilito dall'articolo 203, comma 1, lettera a) del Dlgs 267/2000, mentre la mancata redazione dell'apposita certificazione sui principali dati del rendiconto da parte dell'ente comporta la sospensione dell'ultima rata del contributo ordinario previsto in favore dell'ente relativamente all'anno in cui l'inadempimento è avvenuto. Inoltre, in via provvisoria e sino all'adempimento, la ritardata approvazione del rendiconto comporta la sospensione della seconda rata del contributo ordinario. Va infine ricordato che la mancata approvazione del rendiconto entro il termine del 30 aprile causa, in virtù dell'articolo 227, comma 2-bis del Dlgs 267/2000, l'attivazione della procedura prevista dall'articolo 141, comma 2.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELL'EMILIA-ROMAGNA - DELIBERAZIONE N. 26/2022