Il CommentoFisco e contabilità

Imu, la legge di Bilancio per chiarire l’esonero al nucleo familiare

di Enrico De Mita

Il vantaggio fiscale Ici/Imu per l’abitazione principale dell’unico nucleo familiare di coniugi non legalmente separati né può essere eliminato né può essere duplice. A questo esito conduce l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’articolo 8, comma 2, del Dlgs 504/92 e articolo 13, comma 2, del Dl 201/2011.

Le stesse norme sono state censurate dalla Ctr Liguria per ravvisato contrasto con gli articoli 3, 16, 19 e 53 della Costituzione (ordinanza 23 settembre 2020- 9 marzo 2021, «Gazzetta Ufficiale», prima serie speciale, n. 28 del 14 luglio 2021). In particolare, la norma Ici definisce, a fini anti-elusivi, abitazione principale « salvo prova contraria quella di residenza anagrafica ». L’ulteriore norma scrutinata in materia Imu prevede quanto segue: « per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile in catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile».

La Ctr censura «entrambe le norme nella parte in cui, secondo il diritto vivente, escludono la riduzione / esenzione dell’imposta per i coniugi con residenza anagrafica e dimora abituale in immobili situati in diversi territori comunali, di fatto escludendo la prova contraria della parte interessata, Comune o contribuente, in quanto è la stessa certificazione anagrafica a costituire prova documentale della residenza / dimora abituale attuali».

L’assunto della Ctr non è verificato né condivisibile, alla luce dello stesso diritto vivente. Il caso affrontato dalla Ctr Liguria riguarda il Comune di Lavagna. Sempre un comune turistico è interessato dalle ordinanze di Cassazione 4166/2020 e 4170/20 (Manerba del Garda), sugli stessi presupposti: distinta residenza anagrafica dei coniugi non legalmente separati, in diversi Comuni e pretesa di poter fruire per entrambi i Comuni di distinta residenza dell’agevolazione per l’abitazione principale. Il dubbio sollevato dalla Ctr atterrebbe la disparità di trattamento tra coppie coniugate e coppie di fatto, qualora i coniugi abbiano residenze anagrafiche distinte e, non esistendo una sola dimora del nucleo familiare, non si potrebbe duplicare – diversamente dalle coppie di fatto – il beneficio per l’abitazione principale.

Il quesito è mal posto e deriva anche da una rassegna giurisprudenziale che manca degli ultimi fondamentali approdi della Cassazione (17408 / 2021 e 20686/2021).

I casi da analizzare sono due e ben distinti.

Nel primo caso, ricorrente nel procedimento innanzi alla Ctr Liguria e nelle ordinanze di Cassazione del 2020, due coniugi non legalmente separati, con residenze in Comuni diversi, ritengono di poter usufruire entrambi di due distinte agevolazioni per le abitazioni principali.

Come nel caso trattato dalla Suprema corte nel 2020 (4166/20 e 4170/20), era stato accertato che un solo coniuge avesse la propria residenza anagrafica nel Comune gardesano, mentre il proprio coniuge, non legalmente separato, non solo aveva residenza e dimora abituale in altro Comune, ma aveva usufruito in tale Comune dell’agevolazione in materia Ici.

La Ctr richiama le ordinanze 4166/ 2020 e 4170/2020 nelle quali la tesi dell’ufficio veniva confermata perché la contribuente non aveva fornito la prova contraria sull’effettiva unitaria dimora abituale, pur in presenza di distinzione anagrafica.

La giurisprudenza di legittimità (da ultimo ordinanze 4166 e 4170/2020) essa stessa non supporta l’assunto della Ctr ligure. Non c’è alcuna presunta cristallizzazione. Anzi la Suprema corte chiariva l’insufficienza del mero dato anagrafico per accordare o escludere il beneficio e la rilevanza probatoria, ai fini del decidere, dell’esame congiunto di residenza e dimora abituale, confermando, infine, che può (e – aggiungiamo - deve) essere accordata un’unica agevolazione per un’unica abitazione principale.

Caso totalmente diverso dal precedente è quello affrontato dalla Cassazione (17408 / 2021 e 20686/2021, su cui si veda «Il Sole-24Ore», 10 novembre 2021): richiesta di riconoscimento di una sola agevolazione per una sola abitazione principale a due coniugi, sempre non legalmente separati, aventi residenza anagrafica in Comuni distinti, e dimora abituale in uno dei due; non avendo richiesto, nell’altro Comune, alcuna agevolazione per l’abitazione principale.

La Suprema corte, con le due ordinanze del 2021, ha richiamato la necessità dell’interpretazione adeguatrice, conforme ai principi costituzionali (articoli 3, 53 e 47 della Costituzione) delle norme Ici / Imu e ha ricondotto tale ipotesi, non espressamente normata, al regime agevolativo, sulla base dei principi costituzionali, salva la prova incombente in capo al contribuente.

Come ho già scritto, con riguardo al secondo caso e concordando con la Cassazione (17408/2021 e 20686/2021), aderire alla tesi negativa e abrogante, significherebbe affermare che quello stesso contribuente, con il suo nucleo familiare, non abbia nessuna abitazione principale, semplicemente per una registrazione anagrafica distinta in Comuni diversi dei due coniugi non legalmente separati. Si traviserebbe la lettera e la ratio della norma e si violerebbero i principi costituzionali, di uguaglianza e ragionevolezza (articolo 3 della Costituzione), di capacità contributiva (articolo 53 della Costituzione), anche in correlazione con l’articolo 47 della Costituzione.

È indubbio che il contribuente dovrà provare che la dimora abituale del nucleo familiare è unica e che l’altro coniuge, per l’ulteriore abitazione nel diverso Comune di residenza anagrafica, non ha fruito di alcuna agevolazione allo stesso titolo, ossia per l’abitazione principale.

In sintesi: un solo nucleo familiare, un’unica abitazione principale in senso proprio, agevolabile e agevolata.

Sul piano costituzionale, la minima espansione dell’agevolazione, comporta l’identificazione almeno di un’abitazione principale.

Sul medesimo piano, anche la massima espansione dell’agevolazione comporta l’identificazione di un’unica abitazione principale per «nucleo familiare».

Stanti le finalità antielusive della norma, il vantaggio fiscale per i coniugi non legalmente separati né può essere duplice (Cassazione 4166/20, 4170/2020, 7436/19), caso sopra trattato, né può essere eliminato (Cassazione 17408/21, 20686/21). Questo principio deve valere per tutti i contribuenti, non solo per coniugi non separati legalmente, atteso che se esiste un «nucleo familiare» questo è unico.

A fronte del rischio di interpretazioni abnormi, può soccorrere una semplice norma chiarificatrice in legge di Bilancio sulla insufficienza della residenza anagrafica a presumere alcunché:

a) non possono esservi due abitazioni principali dell’unico nucleo familiare, che perciò non avrà diritto alla duplicazione dell’agevolazione;

b) non può non esservi una abitazione principale dell’unico nucleo familiare che perciò avrà diritto all’unica agevolazione.

Se poi, le coppie di fatto diversamente dalle coppie coniugate, siano agevolate nell’abuso del diritto, spetta agli uffici accertare per rimuovere l’abuso in presenza dell’unico nucleo familiare e ai contribuenti fornire la prova contraria per dimostrarne l’assenza.