Fisco e contabilità

Imu omessa, stop al recupero senza adesione

Per la Ctp Torino 171/1/2022 illegittimo l’atto del Comune che non prevede la riduzione di un terzo della sanzione per omesso versamento

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di Luigi Lovecchio

È illegittimo l’atto di accertamento Imu che non preveda la riduzione a un terzo della sanzione per omesso versamento, in caso di acquiescenza. Ciò in quanto i regolamenti comunali hanno il potere di attenuare le sanzioni e non di aggravarle. A dirlo è la Ctp di Torino, nella sentenza n. 171/1/2022 (presidente e relatore Grimaldi).

La vicenda trae origine da un accertamento per omesso pagamento dell’Imu, con riferimento a una unità immobiliare che il contribuente ha ritenuto qualificabile come abitazione principale, in assenza, a parere del Comune, dei requisiti di legge. A quanto sembra di capire dalla sentenza, il Comune ha irrogato la sanzione per omesso pagamento (30%) e non quella per infedeltà dichiarativa (dal 50% al 100%). Tra i motivi di ricorso, il contribuente eccepiva la mancata previsione, nell’atto di accertamento, della riduzione a un terzo della sanzione per omesso pagamento, in caso di avvenuto versamento entro il termine della proposizione del ricorso.

Al riguardo, il Comune rilevava che il regolamento comunale sull’accertamento con adesione prevede la riduzione a un terzo in determinate fattispecie e, comunque, non in quelle legate alla liquidazione del tributo. Senonchè, osservava ulteriormente l’ente, nel caso in esame non vi era stata attivazione della procedura di adesione e, pertanto, non competeva alcuna riduzione.

La Ctp ha osservato in proposito che la norma di legge (articolo 50, legge 449/1997) che consente l’introduzione dell’accertamento con adesione a livello locale autorizzerebbe solo un alleggerimento delle sanzioni e non un aumento delle stesse. Di conseguenza, è stata pronunciata l’illegittimità dell’avviso, nella parte in cui non prevede la riduzione a un terzo della sanzione.

Si ritiene che il ragionamento del collegio sia frutto di un equivoco, verosimilmente indotto anche dalle argomentazioni della difesa del Comune. Una volta verificato che nel caso in esame non era stato attivato l’iter dell’accertamento con adesione, qualunque ragionamento sui poteri comunali avrebbe dovuto risultare totalmente irrilevante. Occorreva, invece, semplicemente stabilire se le norme di legge consentano o meno la riduzione invocata.

In proposito, viene in aiuto il disposto dell’articolo 1, commi da 695 a 699, legge 147/2013, secondo cui la riduzione a un terzo delle sanzioni in caso di acquiescenza riguarda solo le sanzioni dichiarative (infedeltà e omissione) e quella per omessa risposta a questionario, non anche quella per violazione dell’obbligo di versamento. Tanto, peraltro, in coerenza con quanto stabilito nell’articolo 17 del Dlgs 472/1997, secondo cui la sanzione in discussione non può mai essere oggetto di definizione agevolata. In tale contesto, dunque, il richiamo all’articolo 50, legge 449/1997, appare del tutto non pertinente.

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