Amministratori

Inadempienti alla certificazione Covid, ecco le sanzioni da iscrivere a bilancio

Sono 30 comuni e 113 fra unioni e comunità montane le amministrazioni che non hanno inviato la certificazione Covid-19 o lo hanno fatto in ritardo

di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

Sono 30 comuni e 113 fra unioni e comunità montane le amministrazioni che non hanno inviato la certificazione Covid-19 o lo hanno fatto in ritardo.
I numeri spuntano dai tre elenchi allegati al decreto del Ministero dell'Interno dell'8 settembre 2021, con cui sono applicate le sanzioni per l'inadempimento per un importo complessivo di 6,3 milioni di euro.
La normativa vigente prevedeva che l'invio della certificazione per l'anno 2020 oltre il termine perentorio del 31 maggio, ma entro il 30 giugno 2021, comportasse l'assoggettamento alla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'80 per cento dell'importo delle risorse attribuite a titolo di fondone. La sanzione sarà ripartita in tre annualità a decorrere dall'anno 2022.
Gli enti che invece hanno inviato la certificazione per l'anno 2020 nel periodo dal 1 al 31 luglio 2021 sono assoggettati alla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari al 90 per cento dell'importo delle risorse attribuite, da applicare, anche in questo caso, in tre annualità a decorrere dall'anno 2022.
Infine, gli enti che non hanno provveduto all'invio della certificazione entro il 31 luglio 2021 sono soggetti alla riduzione delle risorse in misura pari al 100 per cento dell'importo attribuito, da recuperare sempre con le medesime modalità.
Questi enti si troveranno dunque a dover iscrivere sugli stanziamenti del bilancio dal 2022 al 2024 l'importo indicato nel decreto, che potrà essere finanziato con i fondi covid se non utilizzati, e dunque confluiti nell'avanzo vincolato 2020, oppure con fondi propri.
Sono invece valide e corrette le certificazioni degli enti adempienti all'obbligo. Solo a seguito del ricevimento delle note a firma del Ragioniere Generale dello Stato (prevista entro il mese di settembre 2021), dovranno rispondere alle richieste di chiarimenti a fronte di eventuali anomalie. Entro il 30 novembre 2021 questi enti dovranno apportare le rettifiche segnalate, inviando una nuova certificazione, o comunicare tempestivamente ulteriori elementi utili ai fini della loro valutazione. Le rettifiche saranno ritenute rilevanti ai fini del calcolo del conguaglio finale, da effettuare entro il 30 giugno 2022, e della conseguente regolazione definitiva dei rapporti finanziari tra comuni e tra province e città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti, con riferimento alle complessive gestioni 2020 e 2021.

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