Incarichi a contratto, a rischio gli assegni ad personam
Ora la Corte dei conti sarà chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di questa indennità
La Corte dei conti dell'Emilia Romagna, con la deliberazione n. 271/2021 ha rimesso al Presidente della Corte dei conti la valutazione dell'opportunità di deferire alla Sezione Autonomie o alle Sezioni Riunite una interpretazione molto rilevante, ovvero «se sia esclusa in radice la possibilità di riconoscere l'indennità ad personam nel caso in cui il dipendente incaricato sia già dipendente nel perimetro della pubblica amministrazione e sia posto in aspettativa senza assegni, ma con conservazione del posto». Il tema riguarda gli incarichi conferiti in base all'articolo 110 del Dlgs 267/2000 laddove si prevede che il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, possa essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.
Possibilità che è stata messa in discussione dalla delibera n. 69/2017 della Corte dei conti Basilicata, secondo la quale «...l'indennità de qua non potrà essere commisurata e, quindi, riconosciuta avendo riguardo al parametro della "durata limitata" e delle "condizioni di mercato", qualora il soggetto incaricato faccia già parte del comparto pubblico, in quanto parametri ontologicamente utilizzabili solo con riferimento a soggetti terzi, al fine di "compensare" lo svantaggio subito dalla durata condizionata del rapporto e/o dall'uscita dal mercato». Al contrario la Corte emiliana, con la delibera 242/2021, ritiene che "il dato testuale della norma non sembra autorizzare differenze o limitazioni legate alla specificità e alla provenienza del soggetto incaricato, sia che questi sia già dipendente dell'ente sia che questi provenga dall'esterno».
Molto chiara la tesi della Corte Emilia Romagna che ribadisce che il tenore letterale delle norme indica che la commisurazione dell'indennità non riguardi esclusivamente soggetti esterni, piuttosto che dipendenti di una pubblica amministrazione, «la aggettivazione normativa, contenuta nel citato art. 110, della specificità (collegata alla commisurazione della indennità) non viene riferita infatti alle condizioni di mercato, bensì, come recita la disposizione, "alle specifiche competenze professionali" e "alla specifica qualificazione professionale e culturale", le quali non distinguono evidentemente tra appartenenti o meno alla Pubblica Amministrazione». Da questo conflitto di interpretazioni fra la sezione Emilia Romagna e Basilicata nasce il rinvio al Presidente della Corte che ora dovrà decidere se il contrasto dovrà essere risolto in sede plenaria.
Interessante anche esaminare le altre questioni poste alla Sezione regionale dell'Emilia Romagna che hanno invece trovato immediata risposta sempre in merito alla modalità di affidamento degli incarichi secondo l'articolo 110 del Dlgs 267/2000, ovvero:
1) la "motivazione" che deve riguardare tutti gli elementi previsti dalla legge (qualificazione professionale e culturale, temporaneità del rapporto, condizioni di mercato e specifiche competenze professionali) Secondo la Corte un incarico conferito dalla giunta comunale ad personam, senza avere preventivamente fissato i criteri per la selezione e valutazione dei curricula dei potenziali aspiranti né adottato misure di pubblicità ma effettuando tale scelta sulla base di una valutazione personale ampiamente discrezionale è illegittimo ed espone gli amministratori a responsabilità erariale per colpa grave;
2) la "temporaneità del rapporto", che deve far riferimento all'assunzione a tempo determinato nell'ente specifico ed alla durata del contratto individuale stipulato con l'incaricato al termine di una procedura di tipo selettivo e non in senso assoluto;
3) la "qualificazione professionale" che deve essere desunta non solo dai titoli di studio o servizio ma deve essere valutata dal complesso del c.v. del soggetto. Secondo la Corte laurea e requisiti culturali e professionali devono esistere congiuntamente e non sono alternativi e la scelta non può prescindere da un puntuale esame dei curricula degli incaricandi.
La questione rischia di avere un grande impatto nel reclutamento del personale degli enti locali in un momento come questo in cui le risorse umane sono un aspetto strategico fondamentale anche per la gestione delle risorse del Pnrr. I provvedimenti normativi per aumentare gli spazi assunzionali per gli enti locali si stanno moltiplicando, ultimo il Dl 152/2021 che consente in deroga alle limitazioni di spesa di personale di assumere a tempo determinato per 36 mesi per un importo aggiuntivo rispetto a quello fissato dalle soglie del Dm 17 marzo 2020. É risaputo che molte delle assunzioni effettuate in forza dell'articolo 110 del Tuel attingono professionalità da altri enti pubblici. Ciò è logico, perché si cercano per tali ruoli apicali o di staff persone che abbiano già un bagaglio di esperienze e competenze tali da poter essere immediatamente operativi per i compiti chiave cui sono destinati. Questo consente anche la dovuta elasticità per reperire competenze già formate attingendo da percorsi di carriera consolidati presso le pubbliche amministrazioni. Una delle leve principali che muove questo tipo di incarichi risiede nella possibilità di riconoscere una indennità ad personam, e ora la Corte dei conti sarà chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di questa indennità riconosciuta a prescindere dall'appartenenza dell'incaricato.