Il CommentoAmministratori

Incarichi dirigenziali, così i giudici allargano (troppo?) le ricerche interne preventive

di Pasquale Monea

Nell'ambito di una procedura selettiva finalizzata all'individuazione di un dirigente esterno due recenti sentenze, una del giudice amministrativo e l'altra del giudice ordinario, tornano sul tema della «previa valutazione degli interni» e la «dimostrazione dell'assenza di professionalità analoghe non rinvenibili nell'amministrazione» (articolo 19, comma 6 del Tupi e 110 del Tuel), riproponendo il tema della necessità di procedere alla preventiva e separata valutazione di coloro che appartengono al ruolo dei funzionari. Le varie posizioni delle Sezioni controllo della Corte dei conti (Puglia, n. 62/2012, Basilicata n. 29/2011, Lazio, n. 47/2011) apparivano costantemente chiare: l'espressione «non rinvenibile nei ruoli dell'amministrazione», contenuta nell'articolo 19 del Dlgs 165/2001, era da intendersi circoscritta all'ipotesi di assenza di professionalità adeguate nei "soli" ruoli dirigenziali dell'amministrazione conferente l'incarico.

A tale conclusione si giungeva attraverso un'interpretazione sistematica della norma. In maniera ancor più chiara si specificava che l'espressione del legislatore fosse da intendersi riferibile ai soli ruoli dirigenziali della medesima e non all'organico complessivo.

Anche la Sezione per la Regione Campania, con sentenza n. 7/2017 ha affermato che la locuzione «non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione» sia da intendersi ai «ruoli dirigenziali» dell'Amministrazione, perfettamente in linea con le pronunce del controllo sopra indicate.

Quanto ricostruito e che appariva interpretazione coerente con il dato letterale è ora messo in crisi.

Con le recenti decisioni del giudice amministrativo (Tar del Lazio, Sezione II, sentenza n. 2479 del 1° marzo 2021) e della Cassazione Lavoro (Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 6308/ 2021) si afferma che l 'ente locale il quale ha intenzione di coprire un posto dirigenziale vacante in dotazione organica (articolo 110, comma 1, del Dlgs 267/2000) deve procedere, prioritariamente, mediante indizione di interpello interno, finalizzato ad accertare che la professionalità richiesta non possa essere soddisfatta da personale interno di ruolo, non solo appartenente ai medesimi ruoli dirigenziali, ma anche tra i funzionari di categoria D che possiedono i requisiti richiesti per l'accesso alla dirigenza pur non essendo tale carenza causa di nullità del contratto

In altri termini, l'incarico dirigenziale esterno può essere attivato solo dopo un interpello riservato finalizzato a verificare tra i funzionari di ruolo l'esistenza o meno di professionalità equivalenti.

La tesi trova fondamento nell'integrazione delle disposizioni degli incarichi dirigenziali del Tuel con quelle del Tupi e in particolare all'articolo 19 che impone l'obbligo di procedere in via preventiva a rendere conoscibili i posti vacanti e attivare un avviso interno, indicante i criteri e le professionalità richieste per il conferimento dell'incarico dirigenziale a termine.

Il Tar Lazio richiama a supporto anche la decisione del Consiglio di Stato, V, 17 luglio 2020 n. 4600 per la quale l'impossibilità di rinvenire professionalità nei ruoli dell'amministrazione deve intendersi nel senso che la ricerca all'esterno deve seguire l'accertamento del possesso dei requisiti (si ritiene culturali e professionali adeguati) richiesti in capo a soggetti già appartenenti ai ruoli dell'amministrazione e, quindi, anche tra i funzionari direttivi di categoria D: in tal senso deporrebbe l'uso del plurale "ruoli" sicché, la norma va riferita sia al ruolo dirigenziale (che va sondato in via principale) che a quello del personale direttivo (che va preso in considerazione in via subordinata), anche al fine di ridurre le spese dell'amministrazione evitando, dove possibile, il ricorso a professionalità esterne, in linea con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. Il dinamico rinvio operato dalla Cassazione lavoro comporta effetti applicativi anche in relazione all'obbligo di procedura selettiva per le Regioni. Di recente il Tribunale di Catanzaro, Sezione I civile, (ordinanza 23 novembre 2020) ha disapplicato il provvedimento con il quale il Presidente della giunta regionale provvedeva, in violazione all'articolo 19 del Tupi, alla nomina dell'avvocato coordinatore dell'Ufficio Avvocatura della Regione, qualora disposta esclusivamente sulla base di un rapporto fiduciario in quanto ai fini del conferimento del suddetto incarico, al pari del conferimento degli altri incarichi dirigenziali generali, è sempre necessario il preventivo esperimento di una apposita procedura selettiva pubblica, a nulla rilevando che l'Avvocatura Regionale sia un ufficio di diretta collaborazione con l'organo di governo.

Resta da chiedersi "cui prodest" una norma poco chiara, sulla quale forse sarebbe il caso d'intervenire con immediatezza; e ancora tale interpretazione è in linea con le esigenze delle pubbliche amministrazioni o rappresenta solo l'ennesimo strumento di risparmio economico senza adeguata valutazione delle vere professionalità utili alla pubblica amministrazione?