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Incarichi in organi di governo della Pa, il collocamento a riposo li rende gratuiti

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di Guido Befani

Qualora il conferimento di un incarico in organi di governo della Pa sia intervenuto in un momento antecedente al collocamento in quiescenza, allorché sopraggiunga il collocamento a riposo, l’incarico prosegue sino alla scadenza prevista trasformandosi, da tale scadenza, in un rapporto a titolo gratuito. È quanto afferma la I Sezione consultiva del Consiglio di Stato, con il parere n. 309/2020 .

L’approfondimento
Il Consiglio di Stato è intervenuto in sede consultiva prendendo posizione sull’effettiva interpretazione del divieto di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, essendo tali incarichi consentiti, per tali soggetti, solamente a titolo gratuito.

La decisione
Nel rispondere al quesito in ordine all’interpretazione dell’articolo 5, comma 9, Dl 95/2012 (con particolare riferimento all’incarico del Presidente dell’Istat), il Collegio ha avuto modo di rilevare come la ratio della normativa in parola, sia quella di introdurre delle limitazioni al conferimento di incarichi di studio, di consulenza, dirigenziali, direttivi o cariche in organi di governo a soggetti, già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, con l’obiettivo di agevolare il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni e di conseguire risparmi di spesa. Tali incarichi sono quindi consentiti a titolo gratuito con una limitazione temporale per un anno per quelli dirigenziali o direttivi e in tutti gli altri casi senza limiti di tempo.
Per il Collegio, infatti, la libertà di lavoro può ben subire delle limitazioni in una situazione di difficoltà economica e di problemi occupazionali per i giovani. Il principio di libertà di lavoro, va contemperato in concreto con il favore concesso a chi aspira ad entrare nel mondo del lavoro a danno di chi comunque gode di un trattamento di quiescenza e ha raggiunto l’età per il pensionamento.
Nello specifico, quanto alla possibilità di applicare l’articolo 5, comma 9, cit. anche alle nomine che avvengono da parte di organi costituzionali, ha ritenuto il Collegio che il Legislatore abbia evidentemente voluto estendere la norma anche a tali organi, lasciando loro la piena libertà di individuare le modalità di adeguamento.
L’ultimo periodo del comma in esame, tuttavia, non può essere letto come norma che possa trovare applicazione nei confronti dell’Istat. Nel caso di specie, pur essendo vero che la nomina del Presidente prevede l’intervento di organi costituzionali (è infatti adottata con decreto del Presidente della Repubblica, così come ricordato nella richiesta di parere), non v’è ragione di ritenere che la disposizione da ultimo citata si riferisca all’Istat perché, con tutta evidenza, la nomina non riguarda un incarico presso un organo costituzionale.
Quanto, all’applicabilità del comma più volte citato solo a coloro i quali siano già stati collocati a riposo oppure anche a coloro i quali, nominati quando ancora erano in servizio, siano stati successivamente collocati a riposo, per il Collegio il dato letterale depone a favore della prima opzione.
Infatti, la norma di legge si riferisce, in modo chiaro, solo ai “soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza”, lasciando fuori dal suo campo di applicazione chi, invece, all’atto del conferimento dell’incarico (nelle sue eterogenee forme contemplate dalla legge) non è ancora in quiescenza. Da questo si desume che gli incarichi, le cariche e le collaborazioni contemplati dalla legge in parola possono essere attribuiti a chi è ancora in servizio anche se, prima della scadenza dell’incarico, andrà a riposo.
Tuttavia, per evitare fenomeni elusivi della disposizione, ha rilevato la Sezione che nell’ipotesi in cui venga conferito incarico ad un soggetto ancora in servizio, al momento della collocazione in quiescenza il rapporto debba trasformarsi in un rapporto a titolo gratuito. Ed invero, ai sensi dell’articolo 5, comma 9, terzo periodo, gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti dello stesso comma 9 sono comunque consentiti a titolo gratuito.

Conclusioni
Alla luce di queste premesse, ne deriva che qualora il conferimento di un incarico in organi di governo delle amministrazioni sia intervenuto in un momento antecedente al collocamento in quiescenza, allorché sopraggiunga il collocamento a riposo, l’incarico prosegue sino alla scadenza prevista trasformandosi, da tale scadenza, in un rapporto a titolo gratuito.

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