Incarichi di staff ai pensionati legittimi solo per attività di assistenza
Purché non abbia a oggetto l'espletamento di funzioni direttive, dirigenziali, di studio o di consulenza
È legittimo il conferimento di un incarico di supporto al sindaco a personale in quiescenza, purché non abbia a oggetto l'espletamento di funzioni direttive, dirigenziali, di studio o di consulenza. Lo afferma la sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei conti con la delibera n. 126/2022.
L'incarico
Un sindaco ha chiesto alla sezione se possa essere considerata legittima l'assunzione a titolo gratuito di personale collocato a riposo per ragioni anagrafiche per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 90 del Tuel, ossia per la collaborazione nell'ufficio di supporto all'organo di direzione politica. Il tutto alla luce dell'articolo 5, comma 9, del Dl 95/2012, che vieta alle pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi di studio e di consulenza o incarichi dirigenziali a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, che sono consentiti solo a titolo gratuito. Sulla materia il ministro per la pubblica amministrazione ha emanato la circolare n. 6/2014 e la n. 4/2015, con le quali ha in particolare rimarcato che neppure utilizzando lo schema elastico dell'articolo 90 è possibile eludere la norma e conferire incarichi dirigenziali o direttivi a soggetti già pensionati.
Le funzioni
I magistrati contabili ricordano da un lato che il personale inserito negli uffici di staff, in quanto posti in diretta collaborazione con il vertice politico, non svolgono funzioni di amministrazione attiva e/o gestionali ma solo funzioni di supporto all'attività di indirizzo politico e di controllo, con conseguente esclusione di ogni sovrapposizione con le attività di ordinaria gestione dell'ente. Dall'altro il carattere necessariamente oneroso del rapporto di lavoro subordinato, talché è da escludere la possibilità di corrispondere al personale dell'ufficio di staff il mero rimborso delle spese. Ed è proprio la necessaria onerosità dell'incarico ex articolo 90 a imporre l'impossibilità di conferire al personale in quiescenza incarichi di funzioni direttive, dirigenziali, di studio o di consulenza, che per espressa previsione dell'articolo 5, comma 9, del Dl 95/2012 possono essere conferiti solo gratuitamente: la tassatività delle fattispecie vietate dal legislatore fa sì che le attività consentite per gli incarichi di staff si ricavano a contrario, dovendosi le situazioni diverse non essere ricomprese nel divieto di legge.
Le condizioni
Milita però la lettera delle norme, che vieta l'affidamento di attività di "studio e quella di consulenza" ma non di "assistenza" che non comporti studio e consulenza, ossia attività caratterizzata dalla mancanza di competenze specialistiche e che non rientri nelle ipotesi di contratto d'opera intellettuale. Necessità, dunque, che l'incarico conferito, attenga tassativamente alle "funzioni di indirizzo e controllo" e non trasbordi nell'attività di consulenza e/o di studio e, a maggior ragione non può risolversi in forme di supporto alla struttura amministrativa dell'ente, in quanto, diversamente, verrebbe meno quella separazione tra la funzione di indirizzo e coordinamento, propria dell'organo politico di vertice, e la funzione di amministrazione e di gestione, facente capo alla struttura organizzativa. Da qui la conclusione che il conferimento dell'incarico di supporto al sindaco a personale in quiescenza è possibile purché il medesimo non abbia ad oggetto l'espletamento di funzioni direttive, dirigenziali, di studio o di consulenza; essendo l'ufficio di staff strumentale allo svolgimento delle funzioni proprie del sindaco, è solo quest'ultimo che può individuare in concreto le azioni per le quali abbia necessità di supporto e conseguentemente delineare in modo chiaro e incontrovertibile l'oggetto e l'utilità dell'incarico di collaborazione, al fine di evitare che lo stesso sia elusivo della disposizione del divieto di cui all'articolo 5, comma 9.