Incarico di vice solo con i titoli per segretario: niente deroghe con regolamento (o statuto) dell'ente
Si tratta del diploma di laurea in giurisprudenza o di economia e commercio o di scienze politiche
Con la sentenza n. 3008/2022, il Tar Campania, Sezione di Salerno, ha respinto il ricorso di un sindaco che aveva impugnato la delibera con cui l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari aveva dichiarato l'illegittimità dello svolgimento delle funzioni di vicesegretario comunale da parte di un funzionario apicale dell'area amministrativa, in quanto privo dei titoli richiesti per ricoprire l'incarico di segretario dell'ente, ossia il diploma di laurea in giurisprudenza, o di economia e commercio, o di scienze politiche. La pronuncia è meritevole di interesse perché il collegio si è soffermato sull'importanza del ruolo di vicesegretario, indicando i requisiti occorrenti per lo svolgimento di tale incarico.
Il quadro normativo
Per avallare la posizione dell'Agenzia, il Tar evoca, in primo luogo, il quadro normativo che regola le funzioni di garanzia del segretario comunale, a tutela della legittimità dell'azione amministrativa dell'ente locale. Ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del Tuel il segretario «svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti», mentre il comma 5 della stessa norma dispone che «il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento».
Il Dpr 4 dicembre 1997 n. 465, recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, stabilisce che «sono iscritti all'albo nazionale, nella prima fascia professionale, i laureati in giurisprudenza o economia e commercio o scienze politiche» in possesso dell'abilitazione concessa dall'apposita Scuola superiore.
Dal combinato disposto della normativa sopra richiamata i giudici deducono che il vicesegretario, a cui è attribuito il compito di coadiuvare, nonché di supplire e sostituire il segretario comunale nelle funzioni che la legge gli attribuisce, deve necessariamente possedere il medesimo titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso pubblico per la carriera di segretario comunale.
Di qui l'illegittimità dello svolgimento delle funzioni di vicesegretario da parte di un funzionario apicale dell'area amministrativa privo del suddetto requisito, stante appunto il ruolo di garanzia affidato al segretario dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.
L'inderogabilità del requisito
A fronte dell'alta posta in gioco, il collegio ritiene che la necessità del prescritto titolo di studio in capo al vicesegretario non potrebbe essere derogata dal Comune neppure mediante regolamento o statuto dell'ente, in ragione del carattere imperativo delle disposizioni sopra richiamate.
I giudici scrivono al riguardo che «costituisce principio inderogabile che l'analogia di professionalità richiesta al vicesegretario al fine di coadiuvare e/o sostituire il segretario ex art. 97, comma 5, del Tuel, comporta necessariamente la parità di titolo di studio. Pertanto, anche nel caso in cui il regolamento preveda l'attribuzione delle funzioni di vicesegretario a un funzionario apicale, o se nulla imponga in ordine al necessario possesso del prescritto titolo di studio, il dipendente che svolge le funzioni di vicesegretario deve risultare in possesso del requisito soggettivo (…) richiesto per l'accesso alla qualifica di segretario comunale».