Fisco e contabilità

Incentivi alle funzioni tecniche, indennità amministratori e debito di custodia: le massime della Corte dei conti

La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo

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di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

Incentivi alle funzioni tecniche e società inhouse

Alle società in house si applica la disciplina inerente gli incentivi alle funzioni tecniche prevista dall’articolo 45 del nuovo codice dei contratti pubblici (Dlgs 36/2023) in quanto esse stesse sono considerate pubbliche amministrazioni. Alla stregua di siffatta premessa, non ha pregio il dubbio dell’amministrazione richiedente il parere, secondo cui l’articolo 13 comma 2 del Dlgs 36/2023 prevede che le disposizioni del codice non si applicano ai contratti esclusi, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno economico, anche indiretto. Non sembra infatti che i contratti realizzati dalle società in house sfuggano integralmente dal complesso della disciplina del nuovo codice dei contratti alla stregua della normativa di matrice europea richiamata; in ogni caso risponde a criterio di ragionevolezza che gli incentivi tecnici possano essere attribuiti anche a personale delle società in house. Infatti, in questo senso deve essere inteso il comma 2 dello stesso articolo 45, laddove specifica che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti: disposizione che deve essere letta alla luce di detta interpretazione estensiva.
Sezione regionale di controllo della Sardegna - Parere n. 72/2024

Riduzione 10% indennità amministratori

Secondo la sezione delle Autonomie (deliberazione n. 11/SEZAUT/2023/QMIG) «La decurtazione del 10% dell’indennità dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario, prevista dalla legge n. 266/2005, non è applicabile ai nuovi importi della medesima, così come integralmente rideterminati dall’articolo 1, commi 583-586, della legge 30 dicembre 2021, n. 234». La sezione delle Autonomie, pertanto, negando il carattere strutturale della decurtazione, ha affermato che la stessa «residua, invece, ai soli fini del calcolo del differenziale tra le indennità pregresse e quelle che saranno a regime dal 2024, o, opzionalmente, dal 2022».
Sezione regionale di controllo della Sardegna - Parere n. 73/2024

Debito di custodia e debito di vigilanza

Il debito di custodia si caratterizza per il maneggio di denaro e/o di materie, e, in quest’ultimo caso, per la gestione di cassa o di magazzino; di conseguenza è «l’esigenza di registrare e rendicontare tutti i movimenti della “gestione contabile” e il relativo risultato a saldo, cioè di giustificare il debito o il credito dell’agente contabile come risultato delle operazioni di “gestione” da lui compiute, che impone allo stesso la presentazione del conto giudiziale, in esito al quale la Corte dei conti provvede al “discarico” o all’addebito», configurandosi, così, un obbligo restitutorio dei beni o delle materie in “deposito”. Diversamente il debito di vigilanza fa riferimento al soggetto che ha la funzione di sorvegliare il corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori nonché nelle ipotesi di gestione delle scorte operative di beni assegnati all’ufficio e destinati all’uso. Si parla, in quest’ultimo caso, di “agente amministrativo” tenuto alla definizione del conto amministrativo, con il conseguente obbligo di dimostrare la consistenza e la movimentazione dei beni attraverso le scritture dell’ente.
Sezione giurisdizionale regionale della Calabria - Sentenza n. 401/2024

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