Fisco e contabilità

Integrativi, dai revisori la certificazione del fondo

Innanzitutto va verificato il rispetto dei vincoli normativi sulla destinazione di risorse al trattamento accessorio

di Corrado Mancini

I controlli sulla contrattazione integrativa rappresentano un campo nel quale l'organo di revisione è chiamato a intervenire in modo obbligatorio, e in questo senso le verifiche sulla costituzione del fondo incentivante e sulla compatibilità economico-finanziaria dei costi della contrattazione decentrata, sono i primi adempimenti. L'articolo 40-bis del Dlgs 165/2001, al comma 1, prevede che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti.

In prima battuta, si deve evidenziare come in merito alla costituzione del fondo l'organo di revisione sia tenuto a esprimere, non un parere, bensì una certificazione. Lo si desume dall'analisi dell'articolo 40-bis del Dlgs 165/2001, dell'articolo 67, comma 1, del contratto 21 maggio 2018 e anche del paragrafo 5.2) del principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al Dlgs 118/2011, dai quali emerge chiaramente che l'organo di revisione deve certificare la costituzione del fondo. Ne consegue che lo stesso dovrà procedere a una attenta e dettagliata analisi della sia della composizione analitica del fondo sia della relazione tecnica illustrativa. In questo senso possono rivelarsi utili adeguati controlli campionari sulle singole voci che lo compongono, dopo aver richiesto all'ente lo spacchettamento nelle sue componenti del così detto «unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'articolo 31, c. 2, del CCNL del 22.1.2004». In questo senso i revisori devono tenere in debita considerazione che la costituzione del fondo per la contrattazione integrativa è un atto unilaterale dell'ente, di competenza della dirigenza ed è teso a quantificare l'ammontare "esatto" dello stesso in applicazione alle regole contrattuali e normative vigenti.

La Ragioneria generale dello Stato, fin dalla circolare n. 25/2012, ha raccomandato agli enti di procedere alla certificazione da parte dell'organo di revisione non solo sul contratto integrativo, bensì anche sulla costituzione del fondo. Con la circolare n. 16/2020, la stessa RgS sembra aver sdoganato una prassi diffusa che vede l'organo di revisione certificare la costituzione del fondo in sede di rilascio del parere sull'ipotesi di contratto decentrato, affermando che la certificazione può essere operata sia limitatamente alla costituzione del fondo, che nell'ambito più generale di certificazione del contratto integrativo e quindi dopo la sottoscrizione della preintesa, ma prima della sottoscrizione definitiva.

Si rammenta che l'organo di revisione è tenuto a verificare anche il rispetto del limite posto dall'articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017 che prevede a decorrere dal 1° gennaio 2017, che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non possa superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. Pertanto, per rendere possibili i necessari confronti, nella documentazione sottoposta all'esame dell'organo di revisione dovrà emergere anche la costituzione del fondo 2016. A seguire si dovrà procedere con l'analisi delle risorse escluse dalla concorrenza al limite, quali, a titolo non esaustivo: incentivi delle funzioni tecniche, economie da razionalizzazione, risorse conto terzi, compensi Istat, fondi dell'Unione europea, risparmi dei fondi degli anni precedenti, incentivi dell'avvocatura, incentivi per recupero evasione tributaria. In merito, si segnala che per alcune di queste voci, l'ente deve essersi dotato di specifici regolamenti che disciplinano i criteri di erogazione e che sono oggetto di contrattazione decentrata integrativa.

Nella verifica della quantificazione del fondo, l'organo di revisione, dovrà considerare che il comma 2 dell'articolo 33 del Dl 34/2019 come pure il suo decreto attuativo del 17 marzo 2020, prevedono che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017, è adeguato, in aumento e in diminuzione per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, e in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018.

Riassumendo le verifiche di competenza dell'organo di revisione in merito alla certificazione del fondo per la contrattazione integrativa riguardano:
a) il rispetto dei vincoli normativi in materia di destinazione di risorse al trattamento accessorio;
b) la compatibilità dei costi della contrattazione decentrata con gli stanziamenti del bilancio di previsione;
c) la conformità delle risorse riportate nel fondo per il trattamento accessorio (distintamente per la dirigenza e per il comparto) con le disposizioni che ne disciplinano la costituzione;
d) la sussistenza delle condizioni che legittimano l'inserimento di risorse aggiuntive, in quanto gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa;
e) l'adempimento degli obblighi richiamati dall'articolo 40-bis del Dlgs 165/2001.

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