Interdittiva antimafia, il credito è non spettante: recupero in cinque anni
Il provvedimento non ne impediva la nascita ma solo l’esigibilità
È non spettante, anziché inesistente, il credito d’imposta che è stato indebitamente fruito dal contribuente colpito da un provvedimento di interdittiva antimafia. Provvedimento infatti che si pone come condizione di esigibilità di un credito già sorto, e non come elemento costitutivo dello stesso. Di conseguenza, il termine per l’accertamento è quello ordinario dell’articolo 43 del Dpr 600/73. Così si è espressa la Cgt della Campania con la sentenza 5280/20/2024 (presidente e relatore Forgillo). ...