Fisco e contabilità

Irap, entro il 16 febbraio gli enti possono scegliere tra metodo retributivo o commerciale

Entro la setssa data scade il termine per il versamento del primo acconto riferito al mese di gennaio

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di Domenico Luddeni

Il 16 febbraio scade il termine per il versamento del primo acconto Irap riferito al mese di gennaio. Entro la stessa data gli enti possono scegliere se determinare l'Irap dovuta con il metodo retributivo o con il metodo commerciale adottando comportamenti concludenti in base alla circolare 97/1998, punto 4.1.
Il Dlgs 446/1997, istitutivo dell'Irap, per gli enti locali, o altro ente compreso nell'articolo 1, comma 2, del Dlgs 165/2001, prevede infatti due modalità di calcolo dell'imposta. La prima, cosiddetta retributiva, prevista dall'articolo 10, comma 1, prevede che, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis), la base imponibile è determinata in un importo pari alle retribuzioni erogate ai dipendenti, dei redditi assimilati a lavoro dipendente, dei compensi erogati per Cococo di cui all' articolo 50, comma 1, lettera c-bis) del Tuir nonché per prestazioni occasionali e compensi per obblighi di fare non fare permettere. Alla base imponibile così determinata (applicando le deduzioni di cui all'articolo 11 tra le quali spiccano i contributi Inail ormai pacificamente deducibili anche con il metodo retributivo) si applica, ai sensi dell'articolo 16, comma 2 del decreto, l'aliquota dell'8.5%.

Nel caso in cui l'ente svolga anche attività commerciale, il comma 2 dell'articolo 10-bis del Dlgs 446/1997 prevede che il calcolo della base imponibile possa essere effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 5, applicando il metodo del valore della produzione netta (Vpn) tipico dei soggetti commerciali. L'imponibile istituzionale viene di conseguenza ridotto delle retribuzioni erogate al personale cosiddetto commerciale, con un primo risparmio netto dell'8.5% sulle tali somme. Inoltre esso viene ulteriormente ridotto di una percentuale, calcolata in base al rapporto tra le entrate commerciali e il totale delle entrate correnti, che rappresenta la quota di retribuzioni dei lavoratori non direttamente riferibili alle attività commerciali (promiscui) (articolo 10-bis, comma 2).

Con l'entrata in vigore dell'articolo 1, comma 20 della legge di stabilità 2015, il risparmio potenziale connesso alla scelta del metodo commerciale è risultato ancora maggiore in quanto la norma prevede che per i soggetti che determinano il (Vpn) ai sensi degli articoli da 5 a 9 del Dlgs 446/1197 (metodo commerciale) è ammessa in deduzione la differenza tra il costo complessivo del personale dipendente a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater, in sostanza la deduzione del costo del lavoro dalla base imponibile irap diventa quasi integrale, e ha come effetto un ulteriore riduzione della base imponibile commerciale rispetto al passato, fino, in alcuni casi, al suo azzeramento. Infatti è abbastanza comune che con l'applicazione del metodo commerciale l'ente locale si trovi con un valore della produzione netta negativo, amplificando in questo modo il risparmio Irap derivante dalla scelta del metodo commerciale. In ogni caso al valore della produzione netta risultante eventualmente positivo si applica l'aliquota Irap regionale, normalmente pari al 3.9%.

La circolare n. 148/2000 dell'agenzia delle Entrate, al punto 7.3.3, stabilisce che le attività commerciali dell'ente sono quelle rilevanti ai fini Iva mentre gli obblighi contabili si intendono assolti se sono tenute le scritture ai fini Iva (circolare n. 97/1998). La scelta deve essere operata in sede di dichiarazione ma può essere desunta dai comportamenti concludenti del contribuente. (circolare n. 97/1998, p. 4.1). La scelta può essere resa esplicita con una delibera di giunta o altro atto che evidenzi il risparmio atteso. La scelta può essere effettuata per tutte le attività Iva dell'ente o solo per alcune, come previsto dalla circolare citata, sulla base di calcoli di convenienza economica che terranno conto dell'incidenza del costo del personale per le singole attività e dell'aumento del rapporto forfettario e del conseguente maggior risparmio sui dipendenti non specificatamente riferibili all'aumentare del volume d'affari contrapponendo tale risparmio all'eventuale incremento della base imponibile commerciale.

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