Appalti

Irregolarità fiscali, arrivano le istruzioni del Mef: fuori gara con pendenze pari al 10% dell'appalto

Pubblicato il provvedimento con le indicazioni alle stazioni appaltanti sulle gravi violazioni (oltre 35mila euro) non accertate in via definitiva

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di Mauro Salerno

Bisognerà avere una pendenza con il Fisco pari o superiore al 10% del prezzo dell'appalto per essere esclusi da una gara pubblica. Quindi stop ai cartellini rossi motivati con mancati pagamenti di valore marginale rispetto al potenziale contratto pubblico in arrivo. Arriva dal ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef, di concerto con le Infrastrutture) una delle indicazioni più attese dalle imprese attiva sul mercato degli appalti. Con il decreto datato 28 settembre 2022, il ministero detta le istruzioni per recintare il perimetro delle «gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale» che possono condurre a una esclusione dalle gare pubbliche secondo quanto previsto dall'articolo 80, comma 4, del codice appalti.

Il decreto, pubblicato oggi sulla Gazzetta ufficiale n. 239 del 12 ottobre 2022, chiarisce innanzitutto che sono considerate «violazioni», i mancati pagamenti di imposte e tasse dovuti sulla base di atti notificati in seguito ad attività di controllo o liquidazione degli uffici preposti oppure di cartelle di pagamento.

La gravità oltre 35mila euro
Uno dei chiarimenti più importanti riguarda le soglie per considerare la pendenza come «grave» e dunque valutabile ai fini dell'esclusione dalla gara. Fermo restando il tetto minimo dei 35mila euro, introdotto all'articolo 80 del codice appalti dalla legge europea approvata a fine 2021, il Mef precisa ora che per essere considerata grave anche al di sopra di questa soglia la violazione deve essere pari o superiore al 10% del valore dell'appalto. Inoltre, l'importo deve essere considerato escludendo le cifre dovute a titolo di sanzioni e interessi. Per gli appalti suddivisi in lotti, la soglia di gravità deve essere rapportata al valore del lotto o dei lotti ai quali aspira l'impresa. «In caso di subappalto o di partecipazione in raggruppamenti temporanei o in consorzi- viene precisato ancora nel decreto -, la soglia di gravità riferita al subappaltatore o al partecipante al raggruppamento o al consorzio è rapportata al valore della prestazione assunta dal singolo operatore economico».

La cartella deve essere impugnata
Altro paletto rilevante posto dal Mef riguarda le condizioni che permettono di considerare come ancora «non accertata» l'irregolarità fiscale contestata con un atto impositivo o una cartella di pagamento. In caso di violazioni accertate in via definitiva, infatti, (tramite «sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione», recita il codice) l'esclusione dalla gara è automatica. E non ci sono discussioni. Qui invece il Mef definisce il caso in cui la decisione sull'esclusione può essere rimessa alla stazione appaltante («Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali», è scritto sempre all'articolo 80 del Dlgs 50/2016).

Per essere «non accertata» l'irregolarità fiscale deve essere scaduta senza pagamento, ma impugnata per tempo dall'operatore economico. In più, il decreto chiarisce anche che questo tipo di irregolarità, impugnata di fronte al giudice, non può essere considerata ai fini dell'esclusione se nel frattempo è intervenuta una decisione favorevole all'impresa, anche se con pronuncia non passata in giudicato «sino all'eventuale riforma della stessa o sino a che la violazione risulti definitivamente accertata, ovvero se sono stati adottati provvedimenti di sospensione giurisdizionale o amministrativa».

Certificato dalle Entrate
Infine il provvedimento spiega anche come le stazioni appaltanti dovranno procedere per verificare lo stato delle irregolarità fiscali contestate agli operatori. In attesa che entri in funzione il meccanismo di verifica telematica in tempo reale annunciato da anni con la Banca dati nazionale degli appalti pubblici sarà l'Agenzia delle entrate, su richiesta della stazione appaltante, a rilasciare « relativamente ai tributi dalla stessa gestiti», il certificato che permetterà di valutare la posizione delle imprese rispetto all'ipotesi di esclusione dalla gara «nel rispetto dei criteri di cui al presente decreto».

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