Appalti

L'Anac ferma l'affidamento diretto a Fuksas del comune di Avellino: serviva un concorso

La chiara fama dell'archistar non basta, occorre motivare adeguatamente l'unicità (presunta) della prestazione

di Massimo Frontera

Passo falso del comune di Avellino che per la progettazione del recupero dell'Antica Dogana aveva scelto direttamente lo studio dell'architetto Massimilano Fuksas, affidandogli un servizio per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva.

La scelta è stata stigmatizzata dall'Anac che nella delibera del 13 luglio scorso - pubblicata oggi - che contiene due rilievi. Il primo rilievo sta nella mancata applicazione del codice dei contratti, che in questi casi prevede una procedura di evidenza pubblica, ammettendo o il concorso di progettazione o il concorso di idee. Nessuna di questa opzione è stata scelta dall'amministrazione che ha invece puntato sull'incarico diretto. Motivo? Fuksas, ha sostenuto il comune campano, è l'unico professionista di fama in grado di garantire la realizzazione di «un'opera d'arte che possa avere i connotati di unicità». La sua prestazione è stata pertanto considerata «infungibile». E qui c'è il secondo rilievo, dell'Anac, che rimprovera all'ente la totale assenza di giustificazioni e motivazioni a supporto di questa convinzione.

L'intervento
Più esattamente, l'incarico riguardava l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento di recupero e riqualificazione edilizia dell'"Antica Dogana Centro servizi per i giovani" (art. 63 comma 2b del d.lgs 50/2016) del Comune di Avellino. L'importo stimato non è rilevantissimo: si tratta di 3,5 milioni di lavori, con un importo di progettazione pari a 290mila euro. A sollevare il caso, come si evince dalla delibera dell'Anac, è stato un consigliere comunale, poi seguito da Fondazione Inarcassa. Entrambi segnalavano «presunte anomalie» nella procedura di affidamento diretto al noto architetto, ritenendo in sostanza che venisse aggirata la concorrenza, cosa effettivamente confermata dall'Anac. L'intervento prevede il restauro conservativo e ilconsolidamento della facciata dell'edificio con ricostruzione della struttura retrostante e l'allestimento dispazi interni finalizzati alla creazione di ambienti polifunzionali per l'installazione di info point, front desk,eventi, convegni, dibattiti culturali, video-proiezioni, corsi e attività varie.

Le motivazioni del comune di Avellino
«Il Comune di Avellino - si legge nel documento Anac - nella considerazione che l'edificio da rivalutare fosse di particolare pregio storico-architettonico e desiderando creare un'opera di valore artistico unico, ha determinato di affidare "la progettazione del Palazzo della Dogana ad Architetto di rilevanza internazionale esperto di restauro di beni monumentali", in particolare identificando, quale unico possibile assuntore del contratto, l'arch. MassimilianoFuksas la cui prestazione è stata considerata "infungibile", ovvero l'unica atta a garantire il soddisfacimentodello specifico bisogno dell'Amministrazione». Per contrattualizzare l'incarico il comune si è avvalso della procedura di affidamento diretto senza bando sostenendo che lo scopo dell'appalto fosse la « l'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica tale che risulta univocamente identificato l'artista che può produrla o ne è in possesso».

I rilievi dell'Anac
L'Anac comincia con lo smontare proprio la supposta "unicità" della prestazione, ricordando che il Comune sta appaltando un incarico «sulla base di un progetto di fattibilità che non ha per oggetto l'acquisizione o la commissione di un'opera d'arte bensì la progettazione definitiva-esecutiva dell'intervento di recupero e riuso funzionale di un edificio storico, la cui componente tecnica e impiantistica, come rilevabile dagli elaborati del progetto di fattibilità, ha peraltro un peso rilevante sul complesso della prestazione». Si tratta, in sostanza, di un normale incarico di progettazione che nulla ha a che fare con la sfera artistica. «Di conseguenza - conclude l'Anac - il richiamo all' art. 63 comma 2 lett. b1) del codice, effettuato nella determina a contrarre del Comune, risulta non coerente con l'oggetto del contratto che si intende affidare, e dunque l'affidamento diretto disposto non risulta conforme alla norma di riferimento». Come si diceva, le opzioni in campo, nel caso di un intervento su un edificio di pregio architettonico, erano sostanzialmente due: concorso di progettazione o concorso di idee (ex articoli 152, 153,154, 155 e 156 del codice). «L'Amministrazione - osserva l'Anac - ha invece aprioristicamente ritenuto che un progetto architettonico di pregio potesse essere redatto solamente da uno specifico architetto di fama internazionale. Tale assunto appare non rispettoso delle previsioni normative e degli stessi principi generali dell'ordinamento. Infatti non può asserirsi aprioristicamente che l'opera assumerà i caratteri dell'unicità solo se affidata ad architetto di fama internazionale poiché tale elemento, pur potendo incidere, anche significativamente,nell'ambito del processo di ideazione e realizzazione di un'opera di grande valore, anche artistico, non può ritenersi determinante ed univoco». E infine l'affondo: «Delimitare la ricerca dell'affidatario alla cerchia degli "architetti di fama internazionale" costituisce, nella fattispecie, pertanto, una concreta limitazione della concorrenza». Grave errore, dunque, aver ritenuto «che l'unico professionista di fama in grado di garantire la realizzazione di "un'opera d'arte che possa avere i connotati di unicità," fosse l'arch. Massimiliano Fuksas, ritenendo di fatto che il servizio reso dallo stesso potesse ritenersi infungibile "in quanto l'identità dell'artista determina intrinsecamente il carattere e valore unico dell'opera d'arte stessa».

La pretesa unicità della prestazione, incalza l'Anticorruzione, non viene motivata in modo convincente, non avendo il comune di Avellino, «adeguatamente chiarito, né nella propria determinazione a contrarre né nelle controdeduzioni rese all'Autorità, perché abbia ritenuto di identificare proprio l'arch. Massimiliano Fuksas quale unico possibile assuntore del contratto; a motivazione della scelta ha invocato la sola evenienza che l'architetto vantasse un curriculum di chiara fama internazionale. Tale elemento, tuttavia, oltre a non poter essere ritenuto condizione necessaria e sufficiente per conferire all'opera da progettare un importante carattere artistico, è altresì comune ad altri professionisti del settore, non risultando esplicitato adeguatamente dall'Amministrazione comunale di Avellino quale sia stato l'elemento discriminante nella scelta dell'arch. Fuksas rispetto a diverso professionista di paritetica fama internazionale». Da qui la conclusione: questo affidamento diretto del servizio di progettazione «non è rispettoso dei principi di libera concorrenza e non discriminazione come elencati all'art.30 del Codice dei Contratti, e degli articoli n. 23 e n.157».

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