L'Aran apre sui calcoli del congedo straordinario nelle progressioni economiche
La posizione di temporanea estraneità del dipendente all'ambiente di lavoro non esclude dal beneficio
La posizione di temporanea estraneità del dipendente all'ambiente di lavoro, che possa derivare dalla fruizione del congedo straordinario previsto dall'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 151/2001 o di altro istituto giuridico, non dovrebbe rappresentare, di per sé, motivo sufficiente per escluderlo dalla partecipazione a quei momenti di esame dell'operato dei singoli lavoratori che può portare all'acquisizione del beneficio della progressione economica orizzontale o alla fruizione dei compensi correlati alla performance. Questa l'importante indicazione fornita dall'Aran con il parere CFL 115.
Le indicazioni di Palazzo Vidoni
L'impatto delle assenze dovute alla fruizione del congedo straordinario per assistenza di disabili ai fini della progressione economica è stato esaminato dal Dipartimento della funzione pubblica con il parere n. 228/2013. In quella occasione, è stato affermato che se da una parte i periodi di congedo sono validi per il diritto e la misura della pensione, dall'altra non sono validi ai fini della progressione economica. Questa conclusione, si legge nel parere, è confermata dalla considerazione che, di regola, i periodi rilevanti ai fini delle progressioni economiche presuppongono un'attività lavorativa effettivamente svolta, che porta a un arricchimento della professionalità e a un miglioramento delle capacità lavorative del dipendente, situazione che non ricorre nel momento in cui il dipendente si assenta dal servizio e non svolge la propria attività lavorativa.
La risposta formulata da Palazzo Vidoni è rivolta al ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e, più precisamente, alla platea del personale scolastico. Per questa tipologia di personale la disposizione contrattuale in materia di progressioni economiche prevede che il passaggio tra una posizione stipendiale e l'altra venga acquisito al termine di predeterminati periodi temporali (scatti d'anzianità), sulla base dell'accertato utile assolvimento da parte del dipendente di tutti gli obblighi inerenti alla funzione. Questa linea interpretativa, condivisa dal Viminale (circolare n. 333 del 2013), ha trovato applicazione anche nei riguardi del personale delle forze di polizia sino a quando con il Dlgs 95/2017 (articolo 45, comma 16) è stata espressamente prevista la computabilità del congedo straordinario con la progressione di carriera.
Ma per il personale del comparto delle Funzioni locali cosa si può fare?
Il parere Aran
I tecnici di Via del Corso hanno esaminato la questione anche alla luce dell'articolo 16 del contratto nazionale del 21 maggio 2018 che regola l'istituto delle progressioni economiche orizzontali. L'orientamento dell'Agenzia è che l'assenza dal servizio, derivante dalla fruizione del congedo straordinario per l'assistenza ai disabili, non dovrebbe rappresentare, di per sé, motivo sufficiente per escludere il dipendente dalla partecipazione a quei momenti di esame dell'operato svolto che sono finalizzati all'acquisizione del beneficio della progressione economica orizzontale. Rientra nel novero delle prerogative datoriali, trattandosi di materia gestionale, conclude l'Aran, la «sussistenza nella fattispecie concreta dei requisiti necessari per la partecipazione ad una procedura per l'attribuzione delle progressioni economiche».