Appalti

La Corte Ue accorda agli enti non profit la partecipazione agli appalti dei servizi di ingegneria

di Amedeo Di Filippo

I principi comunitari ostano alla normativa nazionale che precluda agli enti senza scopo di lucro di partecipare a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi di ingegneria e di architettura, sebbene siano stati abilitati a offrire quei servizi. Lo ha affermato la Corte di giustizia Ue con la sentenza C-219/19.

Il caso
La contesa ha visto contrapposta una fondazione senza scopo di lucro contro Mit e Anac in merito alla decisione con cui quest'ultima ha respinto la domanda di iscrizione nel casellario nazionale delle società di ingegneria e dei professionisti abilitati a prestare servizi di architettura e di ingegneria. L'articolo 46 del Codice dei contratti infatti istituisce un regime speciale per questi servizi, ammettendo a partecipare alle procedure di affidamento i professionisti, le società di professionisti, le società di ingegneria, i raggruppamenti temporanei e i consorzi stabili.
La fondazione si occupava dello studio delle catastrofi naturali, della previsione e prevenzione delle condizioni di rischio, della pianificazione, della gestione e del monitoraggio dell'ambiente e del territorio, della protezione civile e ambientale. La sua esclusione dal casellario è stata causata al fatto che non rientrava in alcuna delle categorie di operatori indicate dall'articolo 46.

Il principio
La Corte di giustizia ha affermato che gli Stati membri hanno il potere di autorizzare o meno alcune categorie di operatori economici a fornire certi tipi di prestazioni, compresi enti che non perseguono finalità di lucro il cui oggetto sia principalmente volto alla didattica e alla ricerca. Tuttavia, se questi enti sono autorizzati a offrire alcuni servizi sul mercato, il diritto nazionale non può vietare di partecipare a procedure di aggiudicazione di appalti pubblici aventi a oggetto la prestazione degli stessi servizi. Quindi, il diritto nazionale non può vietare a una fondazione senza scopo di lucro, che è abilitata a offrire taluni servizi sul mercato nazionale, di partecipare a procedure di aggiudicazione di appalti pubblici aventi ad oggetto la prestazione degli stessi servizi.

La nozione di operatore
Secondo i giudici europei, questa interpretazione non può essere messa in discussione per il motivo secondo cui la definizione restrittiva della nozione di «operatore economico» dell'articolo 46 nel contesto di servizi connessi all'architettura e all'ingegneria sarebbe giustificata dall'elevata professionalità richiesta per garantire la qualità dei servizi nonché dalla presunzione secondo cui i soggetti che erogano quei servizi in via continuativa, a titolo professionale e remunerato, siano maggiormente affidabili per la continuità della pratica e dell'aggiornamento professionale. Per tre motivi:
• non è dimostrata l'esistenza di alcuna correlazione particolare tra il livello di professionalità dimostrato nell'ambito della prestazione di un servizio, la qualità del servizio fornito e la forma giuridica nella quale l'operatore economico è costituito;
• la presunzione di affidabilità non può essere accolta nel diritto eurounitario, posto che se l'ente è abilitato a offrire un certo servizio non può vedersi negato il diritto di partecipare a un appalto pubblico per la prestazione dello stesso servizio;
• circa la professionalità degli operatori, il diritto comunitario prevede la possibilità di obbligare le persone giuridiche a indicare, nell'offerta o nella domanda di partecipazione, il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate di fornire la prestazione.

La sentenza della Corte di giustizia Ue nella causa C-219/19

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