Il CommentoAmministratori

La legge Calderoli sull'autonomia dimentica il fondo perequativo

di Ettore Jorio

Il ministro Calderoli corre meglio di Nuvolari. Lo ha fatto ieri (2009) in tema di disciplina del federalismo fiscale e, oggi (2 novembre), di regionalismo differenziato. Quest'ultimo direttamente connesso al primo relativamente alla determinazione delle risorse da rendere disponibili a regime, dopo una fase caratterizzata tuttavia dalle solite nomine di commissioni e lungaggini procedurali. Un argomento, quello del federalismo fiscale, al quale sono affezionato per essermene a suo tempo interessato unitamente all'allora presidente della Copaff, oggi Giudice costituzionale, Luca Antonini, nella redazione di norme afferenti alla legge delega n. 42/2009 e ad alcuni decreti delegati adottati nel biennio successivo (2010/2011). Insomma, un bel lavoro portato avanti da due ministri decisi in tal senso, Giulio Tremonti e Roberto Calderoli.

Le regole e il soddisfacimento del fabbisogno sociale
Proprio perché sta a cuore il concetto di diretta proporzionalità fra i tributi riscossi dal sistema autonomistico e la spesa necessaria allo stesso per garantire i diritti fondamentali, ho ritenuto di apprezzare da subito le regole costituzionali introdotte nel 2001 perché funzionali a tutelare il Mezzogiorno. Ciò in quanto destinatario delle risorse necessarie a garantire i diritti di cittadinanza e nello stesso tempo a proiettarlo verso un governo della spesa responsabile e accorto nel disegnare il proprio futuro
Buona l'iniziativa del Ministro, che ha giocato il suo jolly all'esordio del suo mandato a capo del dicastero degli affari regionali e delle autonomie. Intelligente la chiamata a rapporto delle Regioni funzionale ad aprire le danze per l'approvazione del suo Ddl attuativo dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, e per promuovere iniziative in tal senso nel massimo della consapevolezza istituzionale possibile. Un requisito che troverà ospitalità nei complessi step che ne disegnano il percorso prima di arrivare al voto definitivo in Parlamento. Uno per ogni Regione a statuto ordinario.

Il contenuto della proposta
Ottimo il condizionamento dell'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni all'esercizio della maggiore autonomia legislativa da parte delle Regioni, a mente dell'articolo 116 della Costituzione.
Dopo le analoghe iniziative a firma di Francesco Boccia e Mariastella Gelmini, invero apprezzabili entrambi, è risultata però strana l'assenza della previsione attuativa del fondo perequativo. Quello strumento (peraltro tanto caro al ministro proponente) che - unitamente ai costi e ai fabbisogni standard attualizzati sugli indici di deprivazione socio-economico e culturale - può rappresentare l'occasione per il sud (e non solo) più povero, rendendolo tra l'altro artefice consapevole del suo destino. Ciò attraverso un rinnovato approccio al senso di responsabilità nell'esercitare la spesa corrente e ad effettuare gli investimenti, in parte consentiti dal Pnrr e fondi complementari e a regime dalle risorse aggiuntive e interventi speciali dello Stato di cui al comma quindi dell'articolo 119 della Costituzione.

Una contraddizione da non poco
É proprio sul pezzo più importante dell'articolo 119 che casca l'asino. Nell'articolo 5, comma 2, del Ddl Calderoli viene omesso quanto sancito dal combinato disposto dai commi 3 e 4 dell'articolo 119 novellato dalla revisione della Carta del 2001. Una "dimenticanza" grave che non tiene affatto conto della maggiore novità prodotta dall'opera del legislatore costituzionale di allora: l'istituzione di un fondo perequativo non vincolato per i territori (poi identificato nelle Regioni dalla legge 42/2009) con minore capacità fiscale per abitanti, tale da non potere soddisfare i livelli essenziali delle prestazioni, inerenti i diritti sociali.
Al riguardo, è infatti il caso di sottolineare che quanto riportato nel precisato articolo 5.2 (più esattamente: individua altresì le modalità di finanziamento delle competenze legislative e delle funzioni amministrative conferite tra i tributi propri, le compartecipazioni o la riserva di aliquota al gettito di uno o più tributi erariali maturati nel territorio regionale, tali da consentire l'integrale finanziamento delle competenze e delle funzioni conferite, in coerenza con l'articolo 119, quarto comma, della Costituzione.) non è affatto conforme (e dunque non in coerenza) a quanto prescritto nel comma 4 dell'articolo 119 della Costituzione. Ciò perché il Costituente del 2001 ha, molto prudenzialmente, previsto tra le risorse garanti della esigibilità integrale dei diritti delle persone, per l'appunto, le quota del fondo perequativo alle Regioni non sufficientemente abbienti. Quello del quale nel Dsl non c'è traccia alcuna.