La nomina del segretario comunale in commissione di concorso crea conflitto d'interessi se ricorrono «gravi ragioni di convenienza»
Questa la sintesi del parere rilasciato da Anac a un ente locale
La partecipazione del segretario comunale alla commissione giudicatrice di concorso pubblico può configurare un'ipotesi di conflitto di interessi in tutti i casi in cui ricorrano "gravi ragioni di convenienza" per cui è opportuno che il funzionario pubblico si astenga dall'esercizio della funzione amministrativa al fine di evitare potenziali danni di imparzialità. Questa la sintesi che si può trarre dal parere rilasciato da Anac a un ente locale.
Un Comune si è rivolto ad Anac per chiedere se possa generare una ipotesi di conflitto di interessi, anche solo potenziale, la nomina del segretario generale dell'ente a Presidente della Commissione giudicatrice di due concorsi pubblici indetti dal Comune, dove concorrano quali candidati sia dirigenti interni all'amministrazione che esterni, con i quali l'interessato ha o ha avuto stretti rapporti di natura lavorativa come tali comportanti rapporti di collaborazione costanti e frequenti.
Anac nel fornire riscontro al parere ricorda che nel nostro ordinamento non esiste una definizione univoca e generale di "conflitto di interessi", né tantomeno una norma che preveda analiticamente tutte le ipotesi e gli elementi costitutivi di tale fattispecie.
Secondo l'interpretazione data dalla giurisprudenza amministrativa, la situazione di conflitto di interessi si configura quando le decisioni che richiedono imparzialità di giudizio siano adottate da un soggetto che abbia, anche solo potenzialmente, interessi privati in contrasto con l'interesse pubblico alla cui cura è preposto.
L'interesse privato che potrebbe porsi in contrasto con l'interesse pubblico può essere di natura finanziaria, economica o dettato da particolari legami di parentela, affinità, convivenza o frequentazione abituale con i soggetti destinatari dell'azione amministrativa.
Precisa Anac che vanno, inoltre, considerate tutte quelle ipotesi residuali in cui ricorrano «gravi ragioni di convenienza» per cui è opportuno che il funzionario pubblico si astenga dall'esercizio della funzione amministrativa, al fine di evitare potenziali conseguenze quali il danno all'immagine di imparzialità dell'amministrazione nell'esercizio delle proprie funzioni.
Riguardo ai componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici, nel parere viene richiama la delibera n. 25 del 15 gennaio 2020, dove Anac ha rilevato come i principi generali in materia di astensione e ricusazione del giudice, previsti dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, trovano applicazione anche nello svolgimento di procedure concorsuali, in quanto strettamente connessi al trasparente e corretto esercizio delle funzioni pubbliche.
La giurisprudenza amministrativa è intervenuta affermando il principio secondo cui le cause di incompatibilità sancite dall'articolo 51 del codice di procedura civile devono considerarsi estese a tutti i campi dell'azione amministrativa in considerazione del principio costituzionale di imparzialità, affermandone al contempo il carattere tassativo e l'impossibilità di procedere ad un'estensione analogica delle stesse.
Nella richiamata delibera n. 25/2020, con riferimento ai rapporti lavorativi e/o professionale pregressi Anac ha dato conto della giurisprudenza formatasi in relazione al conflitto di interessi specialmente in ambito universitario, rappresentando come il legame di colleganza e/o di subordinazione o collaborazione tra i componenti della commissione e il candidato possa essere idoneo ad alterare sensibilmente la par condicio tra i concorrenti solo nel caso in cui sia caratterizzato da intensità, assiduità e sistematicità.
Anac conclude il parere suggerendo l'introduzione, all'interno del Piano anticorruzione e del Codice di comportamento del Comune, di specifici obblighi di astensione delle figure amministrative di vertice finalizzati a evitare di incorrere in situazioni di conflitto di interesse reale o anche solo potenziale, resta comunque in capo all'amministrazione comunale la possibilità di adottare misure alternative, quali ad esempio la facoltà di avvalersi di personale di Comuni limitrofi.