Amministratori

La Pec spedita al Comune è valida solo se è arrivata la ricevuta di consegna

È onere del mittente accertarsi che il Comune abbia effettivamente ricevuto la Pec

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di Pietro Alessio Palumbo

Il cittadino che ha spedito un'istanza al Comune a mezzo Pec deve sempre accertarsi che una volta inviata al giusto indirizzo sia poi effettivamente pervenuta agli uffici dell'ente. Rischia brutte sorprese se - come nella vicenda trattata del Tar Sardegna (nella sentenza n. 99/2022) - ritiene che l'onere di diligenza del cittadino finisca col solo invio della Pec pensando che sia esclusivo onere del titolare della casella di posta elettronica provvedere alla periodica manutenzione e svuotamento in modo che sia costantemente idonea alla ricezione di atti e istanze. Sussiste infatti una netta distinzione tra il sistema delle comunicazioni tramite pec e il sistema cartaceo "tradizionale" con raccomandata postale. Diversamente da quanto avviene per quest'ultimo dove l'operatore rilascia al destinatario una ricevuta con la quale non solo si rende possibile il ritiro della posta in un momento successivo ma soprattutto si pone il destinatario nella condizione di "sapere" che vi è una comunicazione per lui; nelle trasmissioni con Pec esclusivamente il mittente riceve la comunicazione della mancata consegna mentre il destinatario può restarne all'oscuro e soprattutto senza alcun modo di recupero della comunicazione se il mittente non provvede a inviargliela di nuovo.

La trasmissione di un documento via posta elettronica certificata si realizza in due fasi: la spedizione con riferimento alla quale assume rilevanza la ricevuta di accettazione da parte del gestore del mittente (ricevuta di invio) e la consegna al destinatario che è attestata dalla successiva ricevuta di consegna. La normativa si preoccupa da un lato di tutelare il mittente considerando adempiuto da parte di costui l'onere di trasmissione con decorrenza dalla data e dall'ora dell'avvenuta accettazione del messaggio di posta da parte del proprio gestore (ricevuta di invio); dall'altro tutela il destinatario della comunicazione perché la consegna presuppone che il messaggio sia reso disponibile nella casella di posta elettronica del destinatario (ricevuta di consegna). Il documento informatico spedito a mezzo Pec si considera recapitato se la comunicazione è resa effettivamente disponibile al domicilio digitale del destinatario salva la prova che la mancata consegna sia dovuta a fatto non attribuibile al destinatario. Questa procedura è di particolare importanza per il caso in cui la comunicazione debba essere trasmessa all'amministrazione entro un determinato termine. Infatti in relazione alle conseguenze che possono prodursi se la comunicazione non sia stata effettivamente recapitata, la mancata consegna può in alcuni casi avere comunque rilievo ai fini della prova del rispetto dei termini. Quando la spedizione a mezzo Pec non va a buon fine e il mittente riceve un messaggio di mancata consegna generato dal sistema è invece escluso a priori che la comunicazione sia pervenuta nella sfera di "reale conoscibilità" del destinatario che può rimanere totalmente ignaro della impossibilità di ricezione di messaggi Pec.

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