La stagionalità della serra si prova con la sua effettiva rimozione
Il Consiglio di Stato: per rientrare nell'edilizia libera, non basta realizzare la serra in modo che sia rimovibile ma occorre provare la sua rimozione stagionale
Per rientrare nella classificazione di edilizia libera la serra stagionale al servizio di un'attività agricola deve essere realizzata senza ricorso alla muratura e utilizzando invece materiali ed elementi che consentano la rimovibilità, al fine di non caratterizzare il paesaggio in modo permanente. Questa caratteristica rappresenta una precondizione iniziale necessaria a inquadrare il manufatto nella categoria dell'edilizia libera; ma non basta: è necessaria anche una seconda fondamentale caratteristica, quella della stagionalità, che si può provare in un solo modo: rimuovendo il manufatto rimovibile. Se non vi è anche questa caratteristica - che necessariamente va verificata nel corso del tempo - la serra esce dal regime di edilizia libera e richiede il titolo edilizio.
A mettere i puntini sulle "i" è il Consiglio di Stato, chiamato a pronunciarsi su una controversia sorta nel comune ligure di Moneglia, dove il Tar Liguria ha respinto il ricorso del proprietario di una serra oggetto di una ordinanza di rimessa in pristino. Il caso ha dato modo ai giudici della Seconda Sezione di Palazzo Spada di ricordare le "basi", per così dire, della valutazione di una serra temporanea a servizio dell'azienda agricola. «Le condizioni perché un manufatto definibile come "serra" possa rientrare nella attività libera - si legge nella pronuncia n.4934/2023 - sono: l'assenza di opere in muratura, ossia di manufatti la cui rimozione ne implichi necessariamente la demolizione; la stagionalità, ossia l'attitudine ad essere periodicamente rimossa e reistallata, con la conseguenza che, essendovi la prospettiva della rimessione in pristino, lo stato dei luoghi non può dirsi definitivamente modificato».
Ma tutto questo, appunto, non basta. «Occorre ulteriormente precisare - prosegue la sentenza - che se l'assenza di muratura risulta necessaria quale prova evidente (e prospettica, all'atto della realizzazione) della semplice e periodica amovibilità del manufatto (alla quale la presenza di muratura, invece, risulterebbe ovviamente ostativa), la stagionalità qualifica, appunto, la temporaneità o, se si vuole, la "periodicità" della presenza del manufatto sul territorio». «Ciò che, più precisamente, caratterizza la serra - puntualizzano i giudici - è non solo la "attitudine ad essere periodicamente rimossa e reistallata", ma anche e soprattutto la sua effettiva e periodica rimozione: solo in questo modo, infatti, la serra non costituisce una alterazione stabile, permanente del territorio (come tale abbisognevole di titolo edilizio), ma un intervento temporalmente definito (ancorché destinato a ripresentarsi nel tempo)».
In conclusione, «mentre all'atto della realizzazione della serra assume un ruolo rilevante l'assenza di muratura, in epoca successiva ciò che rileva è la prova della stagionalità, offerta dalle già intervenute, periodiche rimozioni; prova che deve essere offerta dall'interessato, in quanto afferente ad un elemento che integra la riconducibilità del manufatto a serra e, dunque, la sua esclusione dall'esigenza di idoneo titolo edilizio».