La surroga dei consiglieri comunali è atto dovuto, anche se in seconda convocazione
Purché l'assemblea sia in grado di deliberare in seconda convocazione con il quorum previsto dal regolamento
È consentito surrogare i consiglieri comunali dimissionari anche laddove non sia possibile una valida riunione del consiglio in prima convocazione per via delle sopravvenute dimissioni di un numero di consiglieri tale da non consentire il raggiungimento del quorum, purché l'assemblea sia in grado di deliberare in seconda convocazione con il quorum previsto dal regolamento. Lo ha affermato la terza sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 2273/2021.
I fatti
I giudici di Palazzo Spada hanno valutato una complessa vicenda originata dalle dimissioni di un consigliere, in relazione alle quali è stato convocato in seduta straordinaria il consiglio comunale per procedere alla surroga col primo dei non eletti. In prima convocazione la seduta è andata deserta e in seconda il consiglio non ha approvato la delibera di surroga. Nuovamente convocato, il consiglio ha respinto la proposta di delibera e successivamente altri cinque consiglieri hanno presentato le loro dimissioni, talché la prefettura ha sospeso il consiglio in quanto le dimissioni in tempi diversi di sei dei dieci consiglieri avrebbe precluso la valida prima convocazione del consiglio, rendendo impossibile la surroga dei consiglieri dimissionari per mancanza del quorum legale.
Il consiglio è stato conseguentemente sciolto e l'ex sindaco e il consigliere che avrebbe dovuto subentrare in surroga al consigliere dimissionario hanno proposto ricorso al Tar Calabria, che lo ha respinto, evidenziando che la surroga del consigliere dimissionario, benché obbligatoria e vincolata, necessita di una specifica ed espressa deliberazione del consiglio comunale. Deliberazione che non c'era stata, essendo il consiglio rimasto con soli quattro consiglieri e il sindaco, non essendo consentito procedere alla surroga da parte del consiglio riunito in seconda convocazione, in quanto dovrebbe preferirsi la maggiore rappresentatività delle sedute in prima convocazione.
La surroga
Il Consiglio di Stato ha giudicato fondato l'appello, ritenendo illegittime le due delibere con cui il consiglio comunale ha rifiutato di procedere alla surroga del consigliere dimissionario, che invece costituisce un atto dovuto in quanto non può essere impedita o venire a mancare per effetto di manovre dilatorie e ostruzionistiche in seno al consiglio che paralizzino il regolare svolgimento della vita democratica dell'ente locale e il funzionamento dei suoi organi elettivi, conducendo addirittura allo scioglimento.
Infatti il consiglio comunale, anche in seconda convocazione e con il quorum previsto dallo statuto, ben avrebbe potuto procedere legittimamente alla surroga del consigliere dimissionario. Non è infatti necessario dover procedere alla surroga con il quorum richiesto per la prima convocazione, perché una simile tesi si scontra col rilievo che, in base all'articolo 38, comma 2, del Tuel, il quale si riferisce ai consiglieri "assegnati" e non a quelli in carica, deve ritenersi indifferente per la validità delle deliberazioni l'adozione in prima o seconda convocazione. Anzi, hanno affermato i giudici, quest'ultima formula ha proprio lo scopo di ridurre il quorum strutturale necessario per la validità delle deliberazioni allo scopo di evitare la paralisi dell'organo collegiale, a prescindere dalle ragioni per le quali non si è potuta tenere l'adunanza in prima convocazione.