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La surroga di un consigliere dimissionario da parte dell'organo consiliare del Comune è un atto dovuto

L'eventuale mancata adozione di questo atto costituisce una violazione di legge

di Manuela Sodini

La delibera di surroga di un consigliere dimissionario da parte dell'organo consiliare del Comune è un atto dovuto, non discrezionale e la sua eventuale mancata adozione costituisce una violazione di legge. Questa la massima, in sintesi, con cui si è espresso il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali.

La massima origina dalla richiesta di una Prefettura in merito alla situazione creatasi in un Comune a seguito della mancata approvazione della delibera di surroga di un consigliere dimissionario da parte dell'organo consiliare del Comune.

Preliminarmente, nel parere reso vengono richiamati l'articolo 45 del decreto 267/2000, che al primo comma dispone «Nei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto», a seguire l'articolo 38 dello stesso decreto che al comma 8 dispone: «Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari»; il comma 4 del medesimo articolo prevede inoltre che «I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione».

In ordine alla necessità di adottare la deliberazione di surroga e alle conseguenze in caso di mancata approvazione della stessa, il Dipartimento richiama un proprio precedente parere dove ha precisato che «la deliberazione di surroga, secondo un costante orientamento giurisprudenziale, non può essere considerata atto saltuario, eventuale, ma necessario e dovuto. … l'ipotesi di votazione contraria alla deliberazione di surroga da parte dell'organo consiliare potrebbe verificarsi unicamente in presenza di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità, da contestare al surrogante con le modalità previste dalla legge». Sullo stesso tema si colloca anche la recente sentenza 2273 del 17 marzo 2021 con cui il Consiglio di Stato ha affermato che «la surroga del consigliere dimissionario, laddove non vi ostino ragioni di incompatibilità o incompatibilità, costituisce un atto dovuto … e, in quanto tale, non può essere impedita o venire a mancate per effetto manovre dilatorie ed ostruzionistiche in seno al Consiglio comunale che paralizzino il regolare svolgimento della vita democratica dell'ente locale e il funzionamento dei suoi organi elettivi».

Quanto all'intervento sostitutivo del difensore civico, previsto dall'articolo 136 del decreto 267/2000, nel parere si richiama la sentenza 549/2020 del Tar Lombardia, dove si afferma che sia l'intervento sostitutivo effettuato dal Difensore civico regionale, che ha provveduto alla nomina di un Commissario ad acta per procedere alla surroga, sia il provvedimento di surroga adottato dal Commissario (nominato dal difensore civico) sono illegittimi, in quanto «adottati in relazione ad un ambito materiale – quale il funzionamento del Consiglio comunale - sottratto alla competenza regionale».

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